Sentenza del 16/01/2017 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Prelievi non giustificati - Presunzione legale relativa - Inversione onere prova - Indicazione contribuente come beneficiario - Contabilità semplificata - Mera presunzione - Assolvimento onere probatorio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il recupero a tassazione di prelievi bancari non adeguatamente giustificati, sostenendo che tali somme erano state utilizzate per consumi personali e indicando se stesso quale beneficiario. La controversia riguardava l'applicazione della presunzione legale relativa prevista dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973 e l'assolvimento dell'onere probatorio, anche in presenza di contabilità semplificata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La presunzione legale relativa comporta l'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire una prova concreta, specifica e documentata della destinazione delle somme, non potendo limitarsi a una mera affermazione generale, a una presunzione semplice o all'indicazione di se stesso come beneficiario per consumi privati. La contabilità semplificata non lo esonera dall'adottare cautele contabili e documentali idonee a giustificare i prelievi. Non essendo stato assolto l'onere probatorio, il recupero fiscale è stato confermato.
Norme richiamate
Art. 32 d.P.R. 600/1973
I prelevamenti sono considerati ricavi se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.
La norma introduce una presunzione legale relativa che pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare, con elementi concreti e documentati, la destinazione dei prelievi bancari. Non è sufficiente indicare genericamente il contribuente stesso come beneficiario o richiamare consumi personali.
Massime di principio
- In presenza di una presunzione legale relativa, il contribuente deve fornire una prova specifica e verificabile, non una semplice dichiarazione o un'altra presunzione.
- L'indicazione del contribuente come beneficiario dei prelievi, accompagnata dal solo riferimento a spese o consumi personali, normalmente non supera la presunzione fiscale.
- La contabilità semplificata non elimina l'obbligo di conservare documentazione idonea a dimostrare la destinazione delle somme movimentate.
- Per prevenire contestazioni, è opportuno collegare ogni prelievo a documenti, causali, ricevute o altri elementi che ne rendano verificabile la destinazione.
- In caso di accertamento, la difesa deve essere analitica e riferita alle singole operazioni, evitando motivazioni generiche o basate esclusivamente sull'equità.
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