Cassazione Penale, Sentenza n. 28705/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo che il reato per cui era stato condannato (artt. 624 e 625, n.2 e n.7 c.p.) era divenuto procedibile a querela in epoca anteriore al passaggio in giudicato della condanna a seguito della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022), invocando quindi applicazione della norma sopravvenuta più favorevole. Ha altresì censurato l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello di Catania per nullità procedurale (emanata de plano senza contraddittorio, art.127 c.p.p.) e per carenza di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano dalla Corte d'appello, confermando che le decisioni di inammissibilità della revisione possono essere adottate senza rito camerale partecipato quando l'insussistenza dei presupposti è evidente. Inoltre ha ritenuto che la questione della sopravvenuta procedibilità a querela fosse irrilevante alla stregua delle pronunce della stessa Corte di cassazione (Sez.7, n.17301/2023 e altre), essendo la questione già stata esaminata e risolta in precedenti decisioni nel processo di cassazione collegato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla revisione per sopravvenuta applicazione di norma penale più favorevole; utilizzata come base formale per l'istanza ma la sua applicabilità è stata ritenuta inidonea per i motivi espressi dalla Corte (irrilevanza della sopravvenuta procedibilità se già decisa in sede di cassazione).
art. 127, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, in materia di revisione, l'omesso rito partecipato non determini nullità quando l'inammissibilità è evidente e può essere decisa de plano.
art. 634, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi dell'ordinanza; la Corte ha considerato manifestamente infondate le censure di nullità attinenti all'adozione dell'ordinanza de plano.
art. 606, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto le censure di merito non specifiche e infondate.
artt. 624 e 625, n.2 e n.7, cod. pen.
Articoli del codice penale relativi ai reati contestati; la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) ha inciso sulla procedibilità di talune fattispecie, ma la Corte ha ritenuto tale sopravvenienza irrilevante nel caso specifico per le ragioni processuali esposte.
d.lgs. n.150 del 2022 (modifica art.624 c.p.)
Intervento legislativo che ha reso alcune fattispecie procedibili a querela, assunto dalla difesa quale norma favorevole sopravvenuta; la Corte ha tuttavia ritenuto che, nella fattispecie esaminata, tale circostanza non potesse fondare la revisione per i motivi giurisprudenziali citati.
art. 2, cod. pen.
Principio della retroattività della norma penale più favorevole richiamato dalla difesa; la Corte ha preso atto dell'argomento ma ha escluso che la sola sopravvenuta procedibilità a querela, già affrontata in precedenti decisioni di cassazione, costituisse motivo valido di revisione nel caso concreto.
Sez. 7, n. 17301 del 27/02/2023
L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen.
Giurisprudenza della Corte di cassazione che ha già deciso l'irrilevanza della sopravvenuta procedibilità a querela quando il ricorso principale è inammissibile; richiamata quale motivo decisivo per escludere l'ammissibilità della revisione nel caso di specie.
Massime di principio
- La Corte d'appello può dichiarare l'inammissibilità di un'istanza di revisione anche de plano, senza rito camerale partecipato, quando l'insussistenza dei presupposti sia evidente.
- La mera sopravvenuta applicazione di una norma penale più favorevole (es. conversione in procedibilità a querela) non sempre giustifica la revisione: se la questione era già stata affrontata e decisa in sede di cassazione o il ricorso principale risultava inammissibile, la sopravvenienza normative può risultare irrilevante.
- Per ottenere la revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. occorre generalmente fondare la richiesta su fatti nuovi o prove nuove non prese in considerazione, non sul semplice riproporre questioni già decise; la qualificazione di "prova nuova" deve essere concreta e specifica.
- Le censure generiche o prive di specificità sulla motivazione o sulla presunta nullità procedurale sono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate dalla Corte di cassazione.
- Chi propone istanza di revisione rischia la condanna al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di somme a titolo di ammenda.
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