Sentenza n. 15/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 281/2024, pubblicata il 27.09.2024 e divenuta esecutiva in data 27.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza del Giudice di pace passata in giudicato e del decreto ingiuntivo da essa confermato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 281/2024, che aveva respinto l’opposizione dell’amministrazione al decreto ingiuntivo n. 822/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento di somme dovute alla società, oltre interessi, compensi, esborsi, IVA e CPA. La sentenza e il decreto ingiuntivo erano stati notificati all’amministrazione il 5 novembre 2024 per il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine senza pagamento, la società aveva notificato un atto di precetto il 10 aprile 2025, rimasto anch’esso senza seguito. Il ricorso lamentava quindi l’inerzia dell’amministrazione e chiedeva l’attuazione del giudicato. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha prodotto un decreto dirigenziale di autorizzazione al pagamento e una nota attestante l’emissione e l’esito dello speciale ordine di pagamento in favore della società. All’udienza la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese e per il rimborso del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché il giudicato del giudice ordinario rientra tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante il rimedio previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata spontaneamente e integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio. Le spese sono state tuttavia poste a carico dell’amministrazione, poiché l’esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento di obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene spontaneamente e integralmente soddisfatta.
art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
La notificazione del titolo esecutivo è stata effettuata ai fini del decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione sia obbligata a conformarsi al giudicato e tale obbligo sia rimasto ineseguito.
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’amministrazione adempie spontaneamente e integralmente all’obbligo derivante dal giudicato, il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese se l’esecuzione è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l’instaurazione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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