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Sentenza

Sentenza del 13/02/2023 n. 4389 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per il 2006 emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza (PVC 21/12/2011) che contestava un abuso del diritto tramite interposizione di tre subholding lussemburghesi finalizzato a evitare la ritenuta del 12,5% sui dividendi. La CTP respinse il ricorso dell'istante; la C.T.R. Campania accolse l'appello della Curatela annullando l'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni decorrenti dal rilascio della copia del verbale di chiusura). L'Agenzia ricorse in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che l'imminenza della scadenza del termine di decadenza giustificasse il rilascio ante tempus dell'avviso e denunciando omissione di esame di fatti giustificativi (complessità dell'indagine e mancata collaborazione della società); inoltre contestava valutazioni relative a vizi formali dell'atto e alla durata della permanenza degli operanti presso la sede della contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della Curatela. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'imminenza dello spirare del termine di decadenza dell'azione accertatrice non giustifica la notifica anticipata dell'avviso rispetto al termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 12, comma 7). Il secondo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione delle specifiche ragioni di urgenza è questione di fatto già esaminata dal giudice di merito. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27

    Disciplina la ritenuta sui dividendi (12,5%); dalle risultanze della verifica l'ufficio contestava l'omessa applicazione della ritenuta per operazioni ritenute di elusione/abuso del diritto.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12

    Il comma 7 impone il termine dilatorio di 60 giorni decorrenti dal rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni prima dell'adozione di atti impositivi; la Corte conferma che tale termine è vincolante e non è giustificabile dalla sola imminenza della decadenza dell'azione accertatrice. Il comma 5 citato riguarda profili procedurali connessi alle verifiche.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Norma rilevante in relazione ai termini di decadenza dell'azione accertatrice; la Corte ricorda che il venir meno del termine di decadenza non legittima di per sé la deroga al termine dilatorio sancito dallo Statuto del contribuente.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies

    Norme sulla trasparenza e accesso agli atti durante le verifiche; la questione della permanenza degli operatori oltre il termine è stata sollevata ma la Corte ha evidenziato che il superamento del termine di permanenza non determina automaticamente la decadenza dell'ufficio, essendo questione di portata non perentoria e da valutare nei singoli casi.

  • Codice di procedura civile, art. 148 e art. 156

    Riferimenti richiamati dall'Agenzia in relazione a vizi formali dell'atto (es. modalità di congiunzione dei fogli); la Corte ha ritenuto tali questioni assorbite o comunque non decisive rispetto al rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 va rispettato: l'imminenza della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertatrice non è di per sé motivo valido per notificare l'atto prima del decorso del termine.
  • Le ragioni che l'Amministrazione intende addurre per giustificare una notifica anticipata (complessità dell'indagine, mancata collaborazione del contribuente, rischio di decadenza) devono essere provate e costituiscono questioni di fatto di competenza del giudice di merito; la loro mera enunciazione in cassazione è inammissibile se non emergono nuovi elementi oggettivi.
  • I vizi formali dell'atto impositivo possono essere valutati nel loro concreto effetto (se incidono sulla validità dell'atto o sono sanati dall'esercizio del diritto di difesa), ma non esautorano il rispetto delle garanzie procedurali previste dallo Statuto del contribuente.
  • Il superamento del termine di permanenza degli operatori della verifica presso la sede del contribuente non comporta automaticamente la decadenza dell'ufficio: la natura perentoria della disposizione va valutata caso per caso.
  • In contenziosi tributari complessi, l'Amministrazione deve documentare oggettivamente le esigenze di urgenza o gli ostacoli procedurali per poter derogare a termini a tutela del contribuente; diversamente il ricorso tende ad essere respinto.
  • Le spese seguono la soccombenza anche nei giudizi di legittimità; le amministrazioni pubbliche possono avere disciplina specifica sul contributo unificato.

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