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Sentenza

Sentenza n. 5513/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza delle sentenze n. 417 del 2026 e n. 538 del 2026, rese dal T.A.R. Campania, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202603818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia nell'esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 417 del 2026 e n. 538 del 2026, recanti condanna al pagamento di complessivi € 2.500,00 oltre accessori, con distrazione delle spese a favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in proprio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza di due sentenze del TAR Campania che gli riconoscevano, per distrazione, complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge. Ha dedotto che le sentenze erano state notificate alle amministrazioni il 27 gennaio 2026 e il 3 febbraio 2026, che erano state depositate le attestazioni di passaggio in giudicato e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha chiesto il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito per resistere; l'Ufficio Scolastico Regionale non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo in ottemperanza, poiché proposto da un unico creditore contro la medesima amministrazione debitrice per il pagamento di somme di denaro, pur in base a distinti titoli giudiziali. Nel merito ha accolto il ricorso: la mancata impugnazione delle sentenze, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 integravano i presupposti per l'ottemperanza. Ha ordinato all'amministrazione di pagare integralmente le spettanze entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il titolare della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'avviso del difensore circa la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato; non è stata disposta la distrazione delle spese del presente giudizio poiché il ricorrente si è difeso in proprio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel merito, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

    Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l'amministrazione non ha eseguito la condanna dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per il pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Nel merito, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

    Il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione deve essere decorso inutilmente prima che possa essere utilmente richiesta l'esecuzione in ottemperanza di una condanna pecuniaria a carico dell'amministrazione.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    In caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui sopra, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.

    La disposizione individua l'articolazione ministeriale presso cui opera il titolare nominato commissario ad acta; il giudice gli attribuisce il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Al riguardo, occorre dare atto che il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con apposito provvedimento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

    Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza è ammissibile il ricorso cumulativo proposto da un unico creditore contro la medesima amministrazione debitrice per ottenere il pagamento di somme di denaro dovute in forza di più titoli giudiziali.
  • L'esecuzione in ottemperanza di una condanna pecuniaria dell'amministrazione presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento.
  • Quando l'amministrazione non adempie entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, al quale è assegnato un ulteriore termine per adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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