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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento previa tutela cautelare del: Decreto Dirigenziale n° 12752 del 10.09.2025; Delibera del Direttore Generale dell'ASP di Reggio Calabria n° 716 del 14.05.2025 ; ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale conducente e diretto o finalizzato al parziale diniego della domanda avanzata dall'odierna srl ricorrente.

Giustizia amministrativa202501555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività chirurgica ambulatoriale, disposto con decreto dirigenziale regionale sulla base del parere dell'ASP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale e la deliberazione del Direttore generale dell'ASP, deducendo due motivi. Con il primo ha contestato il difetto di motivazione, sostenendo che non fossero indicati con precisione i requisiti strutturali e tecnologici mancanti e censurando l'omesso esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Con il secondo ha sostenuto che l'amministrazione avesse erroneamente applicato i requisiti più rigorosi dell'allegato 5.2 del DCA n. 81/2016, relativo agli ambulatori di specialistica chirurgica, invece dei requisiti dell'allegato 5.1, ritenuti applicabili agli interventi di chirurgia ambulatoriale semplice. La ricorrente ha inoltre dedotto che il DCA n. 82/2019, attuativo del DM n. 70/2015, avrebbe distinto tra chirurgia ambulatoriale semplice e complessa e consentito per la prima l'applicazione dei requisiti meno stringenti dell'allegato 5.1.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato. L'allegato 5 del DCA n. 81/2016 distingue letteralmente tra ambulatori di specialistica medica, disciplinati dal paragrafo 5.1, e ambulatori di specialistica chirurgica, disciplinati dal paragrafo 5.2, senza distinguere, ai fini dei requisiti autorizzativi, tra chirurgia semplice e chirurgia complessa. Il paragrafo 5.2 prevede requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi indispensabili per qualsiasi attività chirurgica, quali gli spazi per la preparazione del personale e del paziente, il deposito dello strumentario sterile, la sterilizzazione, l'aspiratore, l'ossigeno, la lampada scialitica, il monitoraggio dei parametri vitali e il materiale monouso. Il DCA n. 82/2019, pur distinguendo chirurgia semplice e complessa e modificando il paragrafo 5.2 in relazione ai requisiti della chirurgia complessa, non contiene una previsione espressa che autorizzi lo svolgimento della chirurgia semplice sulla base dei soli requisiti del paragrafo 5.1. Neppure il richiamo al DM n. 70/2015 e all'Allegato 6B del DPCM 12 gennaio 2017 conduce a tale risultato, poiché tali disposizioni riguardano il regime di erogazione delle prestazioni e non individuano automaticamente i requisiti regionali autorizzativi. Il TAR ha inoltre rilevato che il DCA n. 82/2019 non era stato impugnato quale atto presupposto e che neppure il DM n. 70/2015 definisce espressamente, ai fini del caso concreto, i requisiti applicabili alle diverse tipologie di chirurgia ambulatoriale. Quanto al primo motivo, il Collegio lo ha ritenuto logicamente inconciliabile con il secondo, poiché la ricorrente non aveva neppure allegato di possedere tutti i requisiti del paragrafo 5.2, contestandone invece l'applicabilità. Inoltre, una volta ritenuta legittima la motivazione sostanziale del provvedimento e infondato il motivo principale, l'omesso approfondito esame delle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990 non determina l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, comma 1, d.lgs. 502/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di autorizzazione sanitaria all'esercizio presentata dalla struttura privata.

  • L.R. Calabria n. 24/2008

    Disciplina regionale in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private; il DCA n. 81/2016 ne costituisce regolamento attuativo.

  • DCA Calabria n. 81/2016, allegato 5, paragrafo 5.1

    Disciplina i requisiti minimi degli ambulatori di specialistica medica e non è stato ritenuto applicabile, in luogo del paragrafo 5.2, all'attività chirurgica ambulatoriale.

  • DCA Calabria n. 81/2016, allegato 5, paragrafo 5.2

    Disciplina i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi degli ambulatori di specialistica chirurgica; tali requisiti sono stati ritenuti necessari per l'esercizio di qualsiasi attività chirurgica ambulatoriale, semplice o complessa.

  • DCA Calabria n. 82/2019

    Distingue tra chirurgia ambulatoriale semplice e complessa e modifica il paragrafo 5.2 per i requisiti della chirurgia complessa, ma non autorizza espressamente l'applicazione del paragrafo 5.1 alla chirurgia semplice.

  • DM 2 aprile 2015, n. 70

    Definisce gli standard dell'assistenza ospedaliera e distingue, nell'appendice relativa alla chirurgia ambulatoriale, tra chirurgia semplice e complessa; non individua però espressamente, secondo il TAR, i requisiti regionali autorizzativi applicabili nel caso concreto.

  • DPCM 12 gennaio 2017, Allegato 6B

    Individua prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza in regime di day surgery e contribuisce a stabilire il regime di erogazione, senza determinare automaticamente i requisiti strutturali per l'autorizzazione regionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto e la presentazione di osservazioni da parte dell'interessato; il loro omesso approfondito esame non ha determinato l'annullabilità nel caso concreto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    È stato applicato dal TAR per escludere l'annullabilità del provvedimento per l'omesso approfondito esame delle osservazioni, una volta accertata l'infondatezza sostanziale della pretesa e la legittimità della motivazione dell'atto.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regionale dei requisiti autorizzativi distingue tra ambulatori di specialistica medica e ambulatori di specialistica chirurgica, l'esercizio di attività chirurgica ambulatoriale richiede i requisiti specificamente previsti per la specialistica chirurgica, anche se l'attività è qualificata come chirurgia semplice, salvo un'espressa previsione normativa di segno contrario.
  • La distinzione tra chirurgia ambulatoriale semplice e complessa prevista dalla disciplina statale o regionale non comporta automaticamente l'applicazione, alla chirurgia semplice, dei requisiti stabiliti per gli ambulatori di specialistica medica; occorre una previsione espressa che individui i requisiti autorizzativi applicabili.
  • Il richiamo a disposizioni che disciplinano il regime di erogazione delle prestazioni, distinguendo tra prestazioni ospedaliere, ambulatori protetti e prestazioni ambulatoriali, non è sufficiente a modificare implicitamente i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla disciplina regionale per l'autorizzazione sanitaria.
  • È logicamente incompatibile contestare l'omessa indicazione dei requisiti mancanti quando il ricorrente non allega di possedere quei requisiti e sostiene, invece, che essi non siano applicabili alla propria attività.
  • L'omesso approfondito esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del provvedimento quando il giudice accerta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, perché la pretesa sostanziale dell'interessato è infondata e la motivazione dell'atto è legittima.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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