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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 466 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul diritto al rimborso dell'IVA da parte di soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, relativamente al trasferimento di beni mobili all'interno della UE ai fini di una prestazione di servizi di noleggio. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera g) - Trasferimento di beni mobili all'interno dell'Unione europea ai fini di una prestazione di servizi - Articoli 170 e 171 - Diritto al rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso - Direttiva 2008/9/CE - Nozione di "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso" - Soggetto passivo non identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso dell’IVA assolta in Romania, richiesto nel giugno 2015 per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2014, in relazione all’acquisto di pallet da un fornitore rumeno e all’IVA rifatturata dalla società rumena che li aveva subnoleggiati. Le autorità, con decisione del 14 aprile 2016, confermata l’11 ottobre 2016, avevano negato il rimborso perché X*** avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA in Romania: secondo esse, il trasferimento in Romania di pallet acquistati in altri Stati membri costituiva un acquisto intracomunitario. X*** ha contestato sia tale qualificazione, sostenendo che il noleggio temporaneo rientrava nell’eccezione al trasferimento intracomunitario, sia la possibilità di negare il rimborso per la sola identificazione, effettiva o dovuta, nello Stato di rimborso. Il Tribunalul Bucuresti ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva IVA e delle condizioni per il rimborso previste dalla direttiva 2008/9.

La decisione

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Nona Sezione, ha stabilito che il trasferimento dei beni non è assimilato a una cessione intracomunitaria se l’utilizzo per il noleggio in Romania è temporaneo e i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito. Spetta al giudice rumeno verificare in concreto entrambe le condizioni e, per i pallet acquistati in Stati diversi dal Belgio, accertare la provenienza del trasporto. La Corte ha inoltre dichiarato che la direttiva 2008/9 impedisce di negare il rimborso per il solo fatto che il richiedente sia, o avrebbe dovuto essere, identificato ai fini IVA nello Stato di rimborso; restano da verificare le condizioni sostanziali previste dalla direttiva. La Corte non ha disposto direttamente il rimborso: la verifica e la decisione finale spettano al giudice nazionale. Sulle spese del procedimento principale decide quest’ultimo.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), articolo 17, paragrafi 1 e 2, lettera g)

    Dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che la sua applicazione è esplicitamente subordinata a condizioni cumulative in base alle quali, da un lato, l'utilizzazione, nello Stato membro di destinazione, del bene spedito o trasportato ai fini di prestazioni di servizi da parte del soggetto passivo interessato deve essere temporanea e, dall'altro, il bene deve essere stato spedito o trasportato dallo Stato membro in cui tale soggetto passivo è stabilito.

    L’eccezione all’assimilazione del trasferimento a una cessione intracomunitaria opera soltanto se ricorrono insieme la temporaneità dell’utilizzo del bene nello Stato di destinazione e la sua spedizione o il suo trasporto dallo Stato in cui il soggetto passivo è stabilito. Se una condizione manca, il trasferimento può essere assimilato a una cessione intracomunitaria, salvo altre deroghe applicabili.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 170 e 171

    Il diritto, per un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, di ottenere il rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato membro, quale disciplinato dalla direttiva 2008/9, trova riscontro nel diritto, istituito a suo favore dalla direttiva IVA, di detrarre l'IVA pagata a monte nel proprio Stato membro.

    Il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro costituisce la modalità con cui il soggetto passivo non stabilito in quello Stato recupera l’imposta a monte, in coerenza con il diritto alla detrazione e con il principio di neutralità dell’IVA.

  • Direttiva 2008/9/CE, articoli 2, punto 1, e 3

    Per contro, né l'articolo 170 della direttiva IVA, né l'articolo 3 della direttiva 2008/9, né alcun'altra disposizione di tali direttive subordinano il diritto per un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro di ottenere il rimborso dell'IVA a un qualsivoglia requisito formale relativo all'assenza di identificazione ai fini dell'IVA o all'assenza dell'obbligo di identificazione ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso.

    La qualifica di soggetto passivo non stabilito e il diritto al rimborso dipendono dai requisiti previsti dalla direttiva, tra cui l’assenza di sede o stabile organizzazione nello Stato di rimborso e il rispetto delle condizioni sulle operazioni effettuate. L’identificazione IVA, o l’obbligo di identificarsi, non è un requisito aggiuntivo che consenta da solo di escludere il rimborso.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 196

    In tali circostanze, e fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che una società come la X*** soddisfa le condizioni cumulative di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/9 e beneficia, pertanto, del diritto al rimborso dell'IVA.

    Per i servizi il cui luogo di prestazione è nello Stato di rimborso, quando l’IVA è dovuta dal destinatario in base al meccanismo di inversione contabile dell’articolo 196, il prestatore non stabilito può rientrare nell’eccezione prevista dalla direttiva 2008/9 e conservare il diritto al rimborso, se soddisfa le altre condizioni.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 214

    A tal riguardo, l'identificazione ai fini dell'IVA, di cui all'articolo 214 della direttiva IVA, costituisce solo un requisito formale a fini di controllo.

    L’identificazione IVA è un adempimento formale di controllo e non può, di per sé, sopprimere un diritto sostanziale al rimborso quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Il trasferimento temporaneo di beni in un altro Stato membro per prestarvi servizi non è assimilato a una cessione intracomunitaria solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni: utilizzo temporaneo e trasporto dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo. La verifica è concreta e può richiedere l’esame dei contratti e della provenienza dei beni.
  • L’identificazione IVA nello Stato di rimborso, o l’obbligo di ottenerla, non è di per sé una ragione legittima per rifiutare il rimborso previsto dalla direttiva 2008/9. Occorre verificare i requisiti sostanziali e le condizioni specifiche della direttiva.
  • Un obbligo formale di identificazione non dimostra automaticamente che il soggetto passivo abbia effettuato operazioni imponibili nello Stato di rimborso e non può prevalere sul diritto al rimborso quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti.
  • La pronuncia pregiudiziale stabilisce l’interpretazione del diritto UE, ma non decide direttamente il rimborso individuale: il giudice nazionale deve accertare i fatti, applicare le condizioni indicate e pronunciarsi sulla domanda.

Testo integrale

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