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Sentenza

Sentenza n. 1213/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze del TAR Sardegna recanti condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario, per complessivi 1.857,50 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a tre sentenze del TAR Sardegna (nn. 252, 272 e 263 del 5 febbraio 2026), passate in giudicato per mancata impugnazione, ciascuna recante la condanna del Ministero al pagamento di 400 euro per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha dedotto che, nonostante la notifica dei titoli esecutivi il 23 ottobre 2025, l’Amministrazione non avesse adempiuto neppure dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto che il ricorrente, con nota del 6 ottobre 2026, ha dichiarato che le tre sentenze erano state integralmente eseguite, con pagamento delle somme dovute il 15 luglio, 24 agosto e 10 settembre 2026; il Ministero non ha contestato tale circostanza, ritenuta provata ai sensi del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. Di conseguenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza necessità di disporre l’ottemperanza o nominare il commissario ad acta. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alle sentenze, di questo stesso Tribunale, in epigrafe indicate

    L’azione di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato che impongono all’Amministrazione il pagamento di somme.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il Collegio prende atto della dichiarazione del ricorrente il quale, con nota del 6 ottobre 2026, ha rappresentato che le sentenze per la cui ottemperanza è causa, sono state integralmente eseguite e che le somme dovute sono state corrisposte, in data 15 luglio, 24 e 10 settembre del 2026, senza essere smentito, sul punto, dal Ministero, nemmeno in sede di discussione in udienza, con la conseguenza che la circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 64, co. 2, c.p.a.

    La circostanza dell’avvenuto pagamento può essere ritenuta provata quando la parte che la allega la rappresenti e l’Amministrazione non la contesti, neppure in udienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando risulti che l’Amministrazione ha integralmente eseguito il giudicato e corrisposto le somme dovute, la domanda di esecuzione va definita dichiarando cessata la materia del contendere.
  • Nel processo amministrativo, l’allegazione dell’avvenuta esecuzione del giudicato può essere ritenuta provata in applicazione del principio di non contestazione quando la controparte non la smentisca, neppure in sede di discussione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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