Sentenza n. 4756/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali, - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione della ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola RNTD006017 – I.T.S.E. “RINO MOLARI”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione); - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. U.0047341 del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. U.0011942 del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. R.0000067 del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la nota del 24.04.2025 con cui l’I.T.S.E. “RINO MOLARI” ha preannunciato al ricorrente la prossima comunicazione del calendario degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al superamento degli esami preliminari cui il ricorrente era stato ammesso per effetto della tutela cautelare. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in considerazione della vicenda complessiva.
Atto impugnato: assegnazione del candidato a un istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, unitamente agli atti ministeriali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'assegnazione, disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, presso un determinato istituto per sostenere l'esame di Stato dell'anno scolastico 2024/2025, deducendo vizi non ulteriormente specificati nel testo della sentenza e chiedendo l'annullamento degli atti, previa tutela cautelare. Nelle more, in esecuzione dell'accoglimento dell'istanza cautelare, il ricorrente è stato ammesso a partecipare agli esami preliminari previsti dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017 e li ha superati. Con memoria del 12 gennaio 2026 ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel quadro della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017
Disciplina gli esami preliminari cui il ricorrente è stato ammesso a partecipare e che ha successivamente superato.
Massime di principio
- Il superamento, nelle more del giudizio, degli esami preliminari cui il candidato sia stato ammesso in forza di una misura cautelare può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti relativi all'assegnazione per l'esame di Stato.
- Quando il ricorrente dichiara e dimostra che un fatto sopravvenuto ha eliminato l'utilità concreta derivante dalla decisione sul ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda processuale complessiva, inclusa l'ammissione cautelare e il successivo venir meno dell'interesse, giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
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