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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 3291 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Agenzia privata- Inesistenza dell'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni . Spese- Mancata specificazione del quantum- rigetto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità dell'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni notificato mediante un'agenzia privata di spedizioni postali. È stato dedotto che tale modalità non integra una valida notificazione dell'atto tributario. La questione comprendeva inoltre la contestazione della compensazione delle spese del primo grado, ritenuta non adeguatamente motivata per mancata specificazione del relativo importo.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta inesistente: non si tratta di un semplice vizio dell'atto o della notifica, ma di un vero e proprio "non atto", insuscettibile di produrre effetti giuridici. L'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, pertanto, non poteva considerarsi validamente portato a conoscenza del contribuente. È stata invece respinta la doglianza relativa alla compensazione delle spese del primo grado, non ritenendosi necessaria, nel caso esaminato, una specificazione del quantum delle spese compensate.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario tramite un soggetto privo del potere o dell'abilitazione necessari può determinare l'inesistenza della notifica e non una semplice nullità.
  • L'inesistenza dell'atto notificato impedisce che esso produca effetti giuridici, inclusi quelli relativi alla decorrenza dei termini per impugnare o per procedere alla riscossione.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra nullità, che può talvolta essere sanata, e inesistenza, che riguarda la mancanza degli elementi essenziali della notificazione e non è normalmente sanabile mediante la mera conoscenza di fatto dell'atto.
  • La compensazione delle spese processuali può essere mantenuta anche senza l'indicazione analitica del quantum, purché la decisione sia adeguatamente giustificata secondo le circostanze del caso.

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