Cassazione Civile, Ordinanza n. 07876/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, accertando un maggior reddito sulla base della disponibilità di beni e situazioni indice di capacità contributiva e di movimentazioni bancarie ritenute non coerenti con il reddito dichiarato. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l'atto; la CTR Lombardia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando la documentazione bancaria prodotta dal contribuente, in particolare tre bonifici dal conto corrente della ditta individuale al conto personale, ritenuti idonei a giustificare la capacità di far fronte alle spese contestate. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato il nesso tra le somme opposte dal contribuente e le spese considerate nell'accertamento sintetico; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il contribuente dovesse provare non solo la disponibilità delle somme, ma anche il nesso eziologico con le spese e la durata del possesso; 3) violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente la prova offerta senza dimostrazione che le somme fossero redditi esenti, soggetti a ritenuta o di natura patrimoniale, prova che l'Ufficio riteneva gravasse sul contribuente. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, confermando la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e logicamente controllabile, indicando gli elementi documentali da cui aveva desunto la disponibilità di somme idonee a coprire il maggior reddito contestato. Quanto al merito, la Corte ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione dimostrando con idonea documentazione l'esistenza, l'ammontare e la durata del possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o di altre disponibilità patrimoniali; nella specie, la prova bancaria dei bonifici dal conto della ditta individuale al conto personale è stata ritenuta sufficiente dalla CTR. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. La sentenza di merito è stata quindi confermata e l'Agenzia condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; comma sesto
In tema di accertamento sintetico, il contribuente può superare la pretesa impositiva fornendo idonea documentazione circa la disponibilità di redditi o risorse patrimoniali che giustifichino il tenore di vita e le spese contestate; la prova deve riguardare anche entità e durata del possesso delle somme.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti impeditivi o giustificativi della maggiore capacità contributiva, una volta contestato l'accertamento sintetico, grava sul contribuente nei limiti stabiliti dall'art. 38 d.P.R. 600/1973.
art. 2727 c.c.
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'uso di presunzioni in materia tributaria, ma il motivo è stato ritenuto non decisivo perché volto in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato dall'Ufficio in relazione alla prova presuntiva della capacità contributiva; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se manchi o sia meramente apparente; nel caso concreto la CTR ha invece esposto gli elementi posti a base del proprio convincimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato insieme al vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la nullità della sentenza di merito, ritenendo che la CTR avesse deciso sulla base delle questioni devolute.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale del motivo di ricorso per violazione di legge; i motivi formulati sotto tale parametro sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale del motivo di ricorso per nullità della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente o mancante.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se priva dell'esposizione dei motivi o sorretta da motivazione meramente apparente; nella specie il requisito del minimo costituzionale è stato ritenuto rispettato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo in considerazione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se mancante o meramente apparente, cioè priva dell'indicazione degli elementi di fatto e del percorso logico-giuridico che consenta il controllo della decisione.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può contrastare la presunzione dell'Ufficio producendo idonea documentazione sull'esistenza, entità e durata del possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta o di altre disponibilità patrimoniali, purché tali elementi rendano plausibile la copertura delle spese contestate.
- Non è sufficiente allegare il mero transito di somme nella disponibilità del contribuente se manca prova documentale della loro consistenza temporale e della loro idoneità a giustificare la capacità contributiva accertata.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, che restano riservate al giudice di appello.
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