Cassazione Penale, Sentenza n. 27774/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello: il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., sostenendo che l'elezione di domicilio, pur non allegata all'atto di appello depositato il 27/09/2023, è stata depositata il 10/11/2023 e quindi prima dell'udienza del 21/02/2024; secondo la difesa la norma consentirebbe il deposito della dichiarazione non contestualmente all'appello purché antecedente alle formalità per l'incardinamento della camera di consiglio e per la notifica del decreto di citazione a giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione o elezione di domicilio e il mandato specifico devono essere depositati contestualmente all'atto di appello: l'elezione prodotta il 10/11/2023 non integra l'obbligo che era già mancato al momento del deposito dell'appello del 27/09/2023. La Corte ha distinto il caso dall'El Janati, in cui l'elezione era stata depositata unitamente all'appello e resa anteriormente alla sentenza di primo grado nell'ambito di un dibattimento con imputato presente. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è confermata e la condanna di primo grado (reclusione mesi 6 e multa di 200,00 euro per il reato di cui all'art. 646 c.p.) resta definitiva. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione/e elezione di domicilio e il mandato specifico devono essere allegati contestualmente all'atto di appello: la produzione successiva non integra l'obbligo e rende l'appello inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023 (Pasquale Mauro)
Orientamento richiamato che afferma l'indispensabilità della produzione contestuale dell'elezione di domicilio e del mandato specifico al momento dell'impugnazione per garantire impugnazioni consapevoli e certezza della conoscenza.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024 (El Janati)
Sentenza distinta dal caso concreto: in El Janati l'elezione era stata depositata unitamente all'appello e resa anteriormente alla sentenza di primo grado in un procedimento con imputato presente, circostanza che lo differenzia dal caso in esame.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio e il mandato specifico devono essere depositati contestualmente all'atto di appello; la loro produzione successiva non sanerà la mancata allegazione iniziale e può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- La giurisprudenza recente mira a garantire impugnazioni consapevoli e la certezza della conoscenza della citazione: formalità procedurali introdotte dall'art. 581 devono essere rispettate puntualmente.
- Occorre distinguere i casi in cui l'elezione di domicilio sia stata già prodotta nel corso del dibattimento o anteriormente alla sentenza di primo grado in presenza dell'imputato (fattispecie che può avere diversa valutazione giurisprudenziale) da quelli in cui l'elezione è versata solo dopo il deposito dell'appello.
- In pratica, per evitare il rischio di declaratoria di inammissibilità, il difensore deve allegare al deposito dell'appello il mandato specifico e la dichiarazione/e di elezione di domicilio firmate e datate; non affidarsi a integrazioni successive.
- L'inammissibilità dell'appello determina il consolidamento della sentenza di merito: ciò comporta la definitiva efficacia della condanna e l'onere delle spese processuali per il ricorrente.
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