Cassazione Penale, Sentenza n. 22522/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Allushi ha impugnato l'ordinanza del 13/07/2023 chiedendo la declaratoria di non esecutività della sentenza definitiva (22/05/2014, divenuta definitiva il 16/10/2019) sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale. Ha dedotto che la sua contumacia non era stata revocata validamente e ha censurato la conversione della contumacia in "assenza" per effetto di evidenze fattuali e dell'intervento normativo intervenuto tra la modifica dell'art. 420-bis (legge n.67/2014) e l'entrata in vigore dell'art. 15-bis (legge n.118/2014), invocando la giurisprudenza secondo cui l'ordinanza dichiarativa dell'assenza sarebbe inefficace in quel particolare intervallo intertemporale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione di contumacia fosse venuta meno per fatto (rinuncia dell'imputato a comparire all'udienza dell'08/10/2009, pur essendo stato disposto il trasferimento), e che tale conversione in assenza sia avvenuta sotto la vigenza della normativa previgente alla riforma; la mancata revoca formale della contumacia è irrilevante perché la comparizione o la rinuncia a comparire fanno venir meno la fattispecie di contumacia. Ne consegue che non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale e che i termini per l'impugnazione sono decorso regolarmente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Rilevata la modifica introdotta dalla legge n.67/2014; la Corte osserva che la disciplina modificata non è applicabile al caso in cui la conversione della contumacia in assenza sia intervenuta anteriormente alla vigenza della nuova norma.
art. 15-bis legge n.118/2014
Norma relativa alla celebrazione dei processi in assenza; la Corte ritiene che il regime transitorio invocato dal ricorrente non trovi applicazione nella fattispecie perché la revoca di fatto della contumacia è avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (testo previgente)
Nel testo previgente la notifica dell'avviso di deposito della sentenza era prevista solo per l'imputato contumace; la giurisprudenza richiamata distingue la contumacia dall'assenza e ne ricava conseguenze sulla necessità di notifica.
art. 544, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella motivazione per individuare termini e profili procedurali rilevanti ai fini del decorso dei termini per l'impugnazione.
art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.
Individua il termine di decorrenza per proporre appello dal deposito della motivazione; la Corte conferma che i termini per l'impugnazione sono decorsi dalla scadenza del termine di deposito della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per illogicità o contraddittorietà della motivazione; il ricorso del convenuto si fondava su tale motivo ma è stato ritenuto infondato poiché non attiene al vero fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto che abbia rinunciato a essere presente, non determina contumacia ma mera assenza; in tal caso non è prevista la notifica dell'estratto contumaciale.
- La comparizione o la rinuncia a comparire dell'imputato già dichiarato contumace fanno venire meno la situazione di fatto che aveva determinato la declaratoria di contumacia, anche senza formale provvedimento di revoca.
- Le modifiche normative (interventi su art. 420-bis o introduzione di art. 15-bis) e i relativi regimi transitori vanno valutati rispetto al momento in cui la conversione della contumacia è effettivamente intervenuta: se la conversione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, la normativa successiva e il regime transitorio invocato potrebbero non trovare applicazione.
- In situazioni analoghe, è fondamentale accertare e documentare tempestivamente lo stato processuale (contumacia vs assenza), la data degli atti e l'effettiva ricezione di eventuali notifiche, perché da questi fatti dipendono termini di impugnazione e obblighi di notifica.
- Se si contesta la mancata notifica dell'estratto contumaciale, occorre verificare se sussisteva effettivamente lo status di contumace al momento del deposito della sentenza; in caso di conversione in assenza per fatto dell'imputato, la contestazione sulla mancata notifica difficilmente sarà accolta.
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