Cassazione Civile, Sentenza n. 11193/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la validità della notifica dell'appello alla difesa della società cancellata dal Registro delle imprese. La ricorrente deduce che, non essendo il difensore dichiarato in udienza o notificato dell'evento cancellativo, l'ultrattività del mandato renderebbe rituale la notifica dell'impugnazione al procuratore munito di procura "per ogni stato e grado del giudizio" e avrebbe potuto proporre l'impugnazione in rappresentanza della parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Trento e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione. La Corte ha affermato che, se la morte o la cancellazione della parte costituita mediante procuratore non è stata dichiarata o notificata dal procuratore, per effetto dell'ultrattività del mandato la notifica della decisione e dell'impugnazione al difensore è idonea a far decorrere i termini e a stabilizzare la rappresentanza fino al grado del giudizio in cui si è verificato l'evento; il procuratore munito di procura per i gradi successivi è legittimato ad impugnare (salvo il ricorso per cassazione che richiede procura speciale). La Corte ha inoltre precisato che la costituzione successiva degli eredi o la dichiarazione/ notifica dell'evento possono modificare la situazione processuale e che vizi di notifica multipla possono essere sanati con la costituzione delle parti o con rinnovazione conforme a termine perentorio; spese al giudice del rinvio.
Norme richiamate
codice civile
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla rappresentanza/continuazione del rapporto in capo ai soggetti rilevanti dopo vicende societarie; la Corte ha considerato la questione alla luce dell'ultrattività del mandato ma ha dato rilievo soprattutto alla disciplina processuale dell'impugnazione.
codice di procedura civile
La notificazione della sentenza al procuratore è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte rappresentata, anche se l'evento estintivo non è stato dichiarato dal procuratore.
codice di procedura civile
Disciplina degli eventi interruttivi (morte, perdita di capacità, estinzione) e delle modalità di loro certificazione/ notificazione; la Corte ha ribadito che se l'evento non è stato fatto constare nei modi di legge, l'ultrattività del mandato può stabilizzare la posizione processuale.
codice di procedura civile
Consente la notificazione dell'impugnazione presso il difensore; la Corte ha ritenuto ammissibile tale notificazione anche se il procuratore non ha dichiarato l'evento estintivo, salvo che l'evento sia stato in qualche modo documentato o le parti si costituiscano.
codice di procedura civile
Richiamato in relazione alle norme sull'interruzione del processo e sui rimedi; la Corte lo interpreta insieme agli artt. 299-300 per definire gli effetti dell'evento estintivo non comunicato.
codice di procedura civile
Regola la prosecuzione o la riassunzione del processo nei confronti o da parte dei soci in caso di estinzione della società; la Corte ha ricordato che, in caso di estinzione documentata, la legittimazione si trasferisce ai soci, ma la stabilizzazione derivante dall'ultrattività non può eccedere il grado in cui è occorso l'evento.
codice di procedura civile
Norme sulla notificazione personale; la Corte ha distinto ipotesi (es. riassunzione per rinvio) in cui la notificazione alla parte personalmente è prescritta e l'eventuale notifica al difensore è mera nullità sanabile.
legge fallimentare
Citata come eccezione (fiction iuris) rispetto al principio che la cancellazione dal registro comporta l'estinzione della società; richiamata a titolo di criterio limitativo.
codice civile
Richiamato nel contesto delle fusioni che non determinano interruzione 'ex lege' del processo quando la fusione si verifica in corso di causa; la Corte ha segnalato la giurisprudenza in merito.
Massime di principio
- Se una parte è costituita mediante procuratore e la morte, la cancellazione o la perdita di capacità non viene dichiarata o notificata dal procuratore, l'ultrattività del mandato stabilizza la rappresentanza: le notifiche al difensore sono efficaci e fanno decorrere i termini per l'impugnazione fino al grado in cui si è verificato l'evento.
- Il procuratore munito di procura valida anche per i gradi successivi è legittimato a proporre impugnazioni in rappresentanza della parte (salvo che per il ricorso per cassazione, che richiede procura speciale).
- La costituzione successiva degli eredi o la dichiarazione/notifica dell'evento estintivo da parte del procuratore o di terzi può modificare la situazione processuale e interrompere la stabilizzazione derivante dall'ultrattività.
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese di norma determina l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio; in tal caso la legittimazione si trasferisce ai soci ex art.110 c.p.c., ma la stabilizzazione processuale operata dall'ultrattività può operare fino al grado in cui è occorso l'evento.
- La notificazione di atti a più destinatari tramite un'unica consegna al medesimo procuratore, con copie insufficienti, è nulla (non inesistente) ma il vizio è sanabile: la costituzione in giudizio delle parti o la rinnovazione della notificazione (con consegna del numero di copie dovute entro termine perentorio) può sanare il difetto con efficacia ex tunc.
- In casi specifici (es. riassunzione per rinvio) la legge impone notificazioni personali secondo artt.137 e ss.; la regola generale di notifica al difensore non è applicabile in modo indistinto e in tali ipotesi l'eventuale notifica al procuratore può avere diversa efficacia processuale.
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