Cassazione Civile, Ordinanza n. 19537/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte dei proprietari di un terreno in zona residenziale di ristrutturazione, di due villette e di una autorimessa/tettoia in prossimità del fondo confinante. Il vicino ha chiesto in giudizio l’arretramento delle parti di fabbricato asseritamente costruite a distanza non conforme rispetto alle distanze legali tra costruzioni e dal confine, oltre al risarcimento del danno da lesione di luce, aria e amenità. Il tribunale aveva respinto la domanda, mentre la corte d’appello l’aveva accolta in parte, ritenendo applicabile la distanza inderogabile di 10 metri dell’art. 9 d.m. 1444/1968 e qualificando come costruzione rilevante anche l’autorimessa pertinenziale del vicino. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore non fosse provata e che la corte d’appello avesse errato a considerarla questione di merito ormai preclusa; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., deducendo che in appello la domanda sarebbe stata fondata per la prima volta sull’art. 9 d.m. 1444/1968, con mutamento della causa petendi; 3) violazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968, contestando che la tettoia/autorimessa del vicino potesse qualificarsi come costruzione rilevante ai fini delle distanze e che, comunque, la norma potesse applicarsi in mancanza di due pareti contrapposte. La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, confermando la lettura della corte territoriale: la titolarità del diritto azionato era da ritenersi non contestata; la deduzione dell’art. 9 d.m. 1444/1968 era già presente sin dall’atto introduttivo; la tettoia/autorimessa, per stabilità, consistenza e ancoraggio al suolo, era una costruzione rilevante; infine, ai fini dell’art. 9 è sufficiente la presenza di una parete finestrata, essendo la norma inderogabile e diretta a tutelare la salubrità degli ambienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati tutti i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha inoltre rilevato la tardività del controricorso, ma ciò non ha impedito la decisione nel merito. È stata confermata la sentenza di appello che aveva ordinato l’arretramento delle opere nella misura necessaria al rispetto delle distanze legali e aveva liquidato un danno equitativo di euro 1.000, con rivalutazione e interessi dal luglio 2007. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto, e non ha provveduto sulle spese per la tardività del controricorso.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all’onere di provare la titolarità del diritto azionato, ma ritenuto non dirimente perché la titolarità era stata considerata non contestata.
art. 100 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per contestare la corretta qualificazione della titolarità del diritto; la Corte ha escluso che vi fosse un problema di legittimazione ad agire.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Applicato il principio di non contestazione: la mancata contestazione in primo grado della titolarità del diritto ha precluso la successiva contestazione.
art. 345 c.p.c.
La censura è stata respinta perché l’aggancio all’art. 9 d.m. 1444/1968 risultava già dedotto sin dall’atto introduttivo, quindi non vi era mutamento della causa petendi in appello.
art. 873 c.c.
Richiamato come norma codicistica sulle distanze tra costruzioni nel quadro della lite edilizia.
art. 9 d.m. 1444/1968
Considerato norma inderogabile, applicabile direttamente e prevalente sulla disciplina urbanistica locale; per la sua operatività è sufficiente la presenza di una parete finestrata.
art. 45 norme tecniche di attuazione del PRG comunale
La disciplina locale non è stata ritenuta idonea a derogare al limite di 10 metri previsto dall’art. 9 d.m. 1444/1968 in assenza dei presupposti urbanistici richiesti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel rinvio operato dall’art. 13, comma 1-quater, per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La titolarità del diritto sostanziale azionato, quando non sia tempestivamente contestata dalla controparte e la difesa sia incompatibile con la contestazione, può considerarsi non controversa ai fini della decisione.
- Non è consentito introdurre per la prima volta in appello una diversa causa petendi, ma non vi è mutamento vietato quando il fondamento normativo della domanda era già stato dedotto nell’atto introduttivo.
- Ai fini delle distanze legali, un manufatto può essere qualificato come costruzione anche se privo di pareti, purché presenti stabilità, consistenza e ancoraggio al suolo.
- L’art. 9 d.m. 1444/1968 ha natura inderogabile e si applica direttamente, prevalendo sulla disciplina urbanistica locale in assenza dei presupposti per una deroga espressa.
- Per l’applicazione della distanza di 10 metri prevista dall’art. 9 d.m. 1444/1968 non è necessario che vi siano due pareti entrambe finestrate: è sufficiente la presenza di una parete finestrata contrapposta a una costruzione rilevante.
- La finalità della disciplina sulle distanze non è solo evitare intercapedini malsane, ma anche assicurare un adeguato spazio libero e salvaguardare la salubrità degli ambienti.
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