Sentenza n. 833/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. Il ricorso è stato notificato dopo che la sentenza era stata notificata all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, sicché la ricorrente ha dichiarato soddisfatta la propria pretesa, insistendo per la condanna alle spese in ragione del tardivo adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che non sussisteva più un oggetto sul quale pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo incontestata la fondatezza della pretesa per effetto dell’adempimento tardivo dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a rimborsare cinque sesti delle spese di lite, liquidati in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata, considerando il successivo comportamento collaborativo dell’Amministrazione, l’intervallo temporale tra la sentenza, la notifica del ricorso e il pagamento, nonché il carattere seriale del contenzioso e la conseguente riduzione dell’impegno professionale riferibile a ciascun ricorso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, cui si riferiva il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario pronunciarsi sull’oggetto della controversia.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non elimina la rilevanza del ritardo ai fini della regolazione delle spese: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell’amministrazione, qualora la pretesa si sarebbe rivelata fondata.
- La successiva collaborazione dell’amministrazione, il tempo intercorso tra il giudicato, la sua notificazione, la proposizione del ricorso e l’adempimento, nonché la serialità del contenzioso possono giustificare una compensazione parziale e una riduzione delle spese di lite.
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