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Ordinanza

Ordinanza n. 15846/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - del provvedimento di diniego definitivo di ammissibilità a finanziamento, di cui alla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 gennaio 2026, prot. 1595, ricevuta in pari data, con cui è stata respinta l’istanza presentata dalla società ricorrente ai sensi della legge 808/85 per il progetto “TEO1 - Tactical Echo Observer 1”; - del documento denominato “Commenti alle osservazioni e controdeduzioni contenute in ‘Risposta a Comunicazione di cui alla PEC del 21 novembre 2025 circa i motivi ostativi ex art. 10-bis, L. 241/1990’ da parte di UAS srl”, redatto dai membri esperti del Comitato e allegato al provvedimento di diniego definitivo; - della comunicazione di preavviso di diniego prot. 99465 del 21 novembre 2025, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - del parere negativo espresso dal Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica nella riunione del 20 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202602384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di ammissione al finanziamento previsto dalla legge n. 808/1985 e dal Bando Sicurezza Nazionale per il progetto «TEO1 – Tactical Echo Observer 1», connessi preavviso di rigetto e parere negativo del Comitato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La società ha impugnato il diniego definitivo del 12 gennaio 2026, il preavviso di rigetto del 21 novembre 2025, il parere negativo del Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica e il documento contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla società. Il TAR Lazio ha esaminato preliminarmente la propria competenza territoriale: il progetto, comprese le attività, il personale e gli impianti, è funzionalmente riferito a un’unità operativa situata nel Comune di Brindisi. La procedura non prevede una graduatoria nazionale unitaria né uno scorrimento che determini interdipendenza tra le posizioni dei richiedenti. È stata inoltre considerata la possibile competenza funzionale del TAR Lazio in ragione del settore della difesa e della sicurezza nazionale cui attiene il finanziamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come competente il TAR Puglia, sede distaccata di Lecce. Il diniego di un’agevolazione riferita a un’attività localizzata produce i suoi effetti diretti nel territorio in cui si trova l’unità operativa interessata: nel caso concreto, l’effetto lesivo si consuma in Puglia, poiché il diniego arresta l’investimento e incide sull’occupazione e sull’economia locali. La natura del finanziamento, relativo alla sicurezza nazionale, non radica la competenza funzionale del TAR Lazio: il provvedimento impugnato è un diniego di agevolazione adottato all’esito di un’istruttoria tecnico-economica, non l’esercizio dei poteri speciali governativi (Golden Power). Il ricorso può essere riassunto davanti al TAR indicato nei termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Spese della fase compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    La competenza territoriale inderogabile si determina in base al luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento; quando questi sono circoscritti al territorio di un TAR periferico, tale criterio prevale su quello della sede dell’amministrazione emanante.

  • art. 135, comma 1, lett. h), c.p.a.

    l’art. 135, comma 1, lett. h), cod.proc.amm. devolve alla competenza funzionale del T.a.r. Lazio le sole controversie aventi ad oggetto l'esercizio dei c.d. "poteri speciali" da parte del Governo sugli assetti societari e sulle operazioni straordinarie (Golden Power ex d.l. 15 marzo 2012, n. 21)

    La competenza funzionale del TAR Lazio prevista per i poteri speciali riguarda le controversie sull’esercizio del Golden Power e non si estende ai dinieghi di agevolazioni finanziarie che derivano da una valutazione tecnico-economica, anche se il finanziamento attiene alla difesa e alla sicurezza nazionale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’incompetenza del T.a.r. Lazio in favore del T.a.r. Puglia (sede di Lecce), dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini previsti dall’art. 15, comma 4, cod.proc.amm.

    Dichiarata l’incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro i termini stabiliti dalla disposizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    della comunicazione di preavviso di diniego prot. 99465 del 21 novembre 2025, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La disposizione è richiamata per identificare il preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non ne interpreta né applica i requisiti sostanziali.

  • art. 135, comma 1, lett. h), c.p.a.

    nel caso di specie, il provvedimento impugnato costituisce un mero diniego di agevolazione finanziaria adottato dal MIMIT all'esito di un'istruttoria tecnico-economica (l. n. 808/1985), nell'ambito della quale l'Amministrazione si è limitata a valutare la sostenibilità e la capacità tecnica dell'impresa richiedente, senza esercitare alcun potere autoritativo speciale a tutela della sicurezza dello Stato

    Il diniego di finanziamento fondato su valutazioni tecniche ed economiche non costituisce esercizio di poteri speciali di sicurezza e, pertanto, non ricade nella competenza funzionale del TAR Lazio.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale, quando un provvedimento di un’amministrazione centrale produce effetti diretti esclusivamente nel territorio di un TAR periferico, prevale il criterio dell’efficacia spaziale previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a. sul criterio della sede dell’autorità emanante.
  • Nei giudizi contro il diniego di un’agevolazione finanziaria, l’effetto diretto va individuato considerando la localizzazione dell’iniziativa economica agevolata; se attività, personale e impianti sono riferiti a un’unità operativa territorialmente individuata e non vi è una graduatoria nazionale unitaria che colleghi le posizioni dei richiedenti, la competenza spetta al TAR della regione in cui l’iniziativa è localizzata.
  • La competenza funzionale del TAR Lazio prevista per l’esercizio dei poteri speciali governativi non si estende ai dinieghi di finanziamento adottati all’esito di un’istruttoria tecnico-economica, anche quando l’agevolazione riguarda un progetto del settore della difesa o della sicurezza nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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