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Sentenza

Sentenza n. 1562/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza, demolizione di un’opera idraulica non autorizzata e ripristino dei luoghi, nonché atti istruttori e presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 48 del 24 marzo 2026, adottata a seguito degli accertamenti del Gruppo Carabinieri Forestale e della Regione Toscana. L’intervento contestato riguardava un invaso artificiale realizzato mediante lo sbarramento, con terra riportata, del Botro di Sardigna, oltre a gradoni e a una strada realizzata in area boscata. Gli accertamenti avevano rilevato fenomeni di dilavamento, cedimento e fessurazione dello sbarramento, con potenziale pericolo per la pubblica incolumità. L’ordinanza imponeva l’immediata eliminazione del pericolo, la messa in sicurezza dei manufatti e delle aree, l’interdizione degli accessi, la demolizione completa delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di un progetto al Genio Civile. I ricorrenti hanno dedotto vari profili formali e sostanziali di illegittimità degli atti impugnati. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La decisione

Il TAR, definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e non ha esaminato i motivi di merito. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933, appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie relative a provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche o sul demanio idrico. Il criterio determinante è l’oggetto concreto del provvedimento, non il fine pubblicistico perseguito né l’autorità che lo ha adottato. Nel caso esaminato, l’ordinanza riguardava la messa in sicurezza e la demolizione di uno sbarramento realizzato nell’alveo di un corso d’acqua, destinato a incidere sulla regimazione delle acque. Anche le misure ordinate e la necessità di presentare un progetto al Genio Civile confermavano l’incidenza diretta sul regime idraulico. La giurisdizione speciale non è stata esclusa dalle disposizioni dell’art. 133, comma 1, lett. f) e q), c.p.a. in materia urbanistica, edilizia, incolumità pubblica e ordinanze sindacali, poiché nel caso concreto prevalevano gli aspetti relativi alla gestione della risorsa idrica, alla sicurezza idraulica e alla tutela del corpo idrico. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro i termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    provvedimenti incidenti “in materia di acque pubbliche”

    Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie aventi ad oggetto provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche e sul demanio idrico.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    ordinanza contingibile ed urgente

    La riconducibilità dell’ordinanza sindacale a tale disposizione non impedisce la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l’atto incide direttamente sul regime delle acque.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia opera senza pregiudizio della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

  • art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a.

    provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana

    La giurisdizione esclusiva relativa alle ordinanze sindacali non prevale quando l’oggetto concreto dell’atto incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento amministrativo incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche o sul demanio idrico; è determinante l’oggetto concreto dell’atto e non il fine pubblicistico perseguito dall’amministrazione o la sua appartenenza istituzionale.
  • Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche i provvedimenti adottati nell’esercizio di poteri non strettamente riferiti alla materia delle acque, comprese le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, quando abbiano per oggetto opere idrauliche, sbarramenti o altri manufatti che incidono sulla regimazione di un corso d’acqua.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, edilizia, incolumità pubblica e ordinanze sindacali non esclude la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando, nel concreto bilanciamento degli oggetti e degli effetti dell’atto, prevalga l’incidenza diretta sulla gestione della risorsa idrica, sulla sicurezza idraulica o sulla tutela del corpo idrico.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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