Cassazione Penale, Sentenza n. 462/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva applicato la misura cautelare della custodia nei confronti di Vivona per reati associativi (art. 416-bis) e di estorsione/reati connessi; i difensori hanno dedotto violazioni nella valutazione delle esigenze cautelari, lamentando contraddittorietà e motivazione apparente in relazione al cosiddetto "tempo silente", all'episodicità dei fatti (conduzione limitata al 2013), all'assenza di ulteriori condotte dopo il 2013, all'incensuratezza dell'imputato e al ruolo non apicale del Vivona (il riferimento sarcastico alla "Corte Suprema"), nonché l'omessa considerazione di dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati; ha annullato l'ordinanza impugnata per difetto e apparente carenza di motivazione, rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente confrontato le deduzioni difensive né parametrato il "tempo silente" alla gravità del quadro indiziario, alla natura storica del sodalizio e al ruolo del ricorrente. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo (art. 309, co. 7 c.p.p.) per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari, con valutazione critica e specifica di tutte le allegazioni difensive.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Configurazione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama il principio che, ove sussistano gravi indizi in ordine a tale reato, opera una presunzione relativa di pericolosità sociale che può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti che dimostrino il recesso stabile dall'organizzazione (es. collaborazione, trasferimento).
art. 628 e art. 629 c.p. (e art. 110 c.p.)
Norme richiamate in relazione ai fatti di estorsione e concorso; utilizzate per la contestazione, ma la decisione di Cassazione si concentra sul profilo cautelare più che sull'accertamento di responsabilità penale sostanziale.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Richiamato perché la sentenza rescindente della Seconda Sezione aveva annullato un precedente provvedimento per violazione di tale norma; nel contesto, la Corte ha ritenuto che il vizio procedurale/di motivazione avesse giustificato l'intervento di questa Corte.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma richiamata per disporre il rinvio del procedimento al Tribunale competente ai fini del nuovo giudizio sulle esigenze cautelari dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Giurisprudenza di riferimento (es. Sez. 5, n. 47401/2017 Iannazzo)
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui il "tempo silente" non è di per sé idoneo a dimostrare il definitivo allontanamento dall'organizzazione; è necessaria prova oggettiva e concreta che dimostri l'assenza di esigenze cautelari.
Massime di principio
- Sussistenza di gravi indizi di associazione mafiosa comporta una presunzione relativa di pericolosità sociale: per superarla serve prova oggettiva e concreta di recesso stabile dall'organizzazione (collaborazione, trasferimento duraturo, attività incompatibili con la permanenza nel sodalizio).
- Il "tempo silente" (assenza di ulteriori condotte nel tempo) non è, da solo, sufficiente a escludere esigenze cautelari; va valutato in rapporto alla gravità del quadro indiziario, alla natura storica del sodalizio mafioso e al ruolo attribuito all'imputato.
- Il giudice del merito deve fornire una motivazione specifica e critica quando respinge argomentazioni difensive rilevanti (es. incensuratezza, episodicità, ruolo marginale); motivazione sintetica o apodittica può determinare annullamento per vizio di motivazione.
- Per resistere a misure cautelari in reati di tipo associativo è utile che la difesa produca elementi concreti e verificabili che dimostrino l'interruzione dei rapporti con l'organizzazione (es. dichiarazioni credibili, attività lavorativa stabile altrove, atti concreti di disimpegno).
- In caso di vizio nella valutazione cautelare la Corte di Cassazione può annullare e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, prescrivendo l'adeguato confronto con le deduzioni difensive.
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