Ordinanza n. 2279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. La decisione è fondata sulla valutazione sommaria propria della fase cautelare, secondo cui il precedente penale dell'appellante presenta natura ostativa e rende prima facie non fondato l'appello. Non sono state liquidate spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero dell'Interno.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. III, n. 833/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi articolati nell'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in via prima facie, l'insussistenza di profili di fondatezza del gravame, ritenendo ostativa la precedente penale riportata dall'appellante.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell'appellante.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, a una valutazione prima facie, il gravame appare privo di fondatezza per la natura ostativa del precedente penale riferibile all'appellante.
- La valutazione cautelare può arrestarsi alla rilevazione dell'insussistenza prima facie del fumus boni iuris, senza necessità di accordare la misura richiesta.
- Quando la parte appellata non si costituisce in giudizio, il giudice può disporre nulla sulle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
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