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Ordinanza

Ordinanza n. 2279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. La decisione è fondata sulla valutazione sommaria propria della fase cautelare, secondo cui il precedente penale dell'appellante presenta natura ostativa e rende prima facie non fondato l'appello. Non sono state liquidate spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero dell'Interno.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. III, n. 833/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi articolati nell'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in via prima facie, l'insussistenza di profili di fondatezza del gravame, ritenendo ostativa la precedente penale riportata dall'appellante.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell'appellante.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, a una valutazione prima facie, il gravame appare privo di fondatezza per la natura ostativa del precedente penale riferibile all'appellante.
  • La valutazione cautelare può arrestarsi alla rilevazione dell'insussistenza prima facie del fumus boni iuris, senza necessità di accordare la misura richiesta.
  • Quando la parte appellata non si costituisce in giudizio, il giudice può disporre nulla sulle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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