Cassazione Penale, Sentenza n. 05009/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/12/2024 che aveva respinto l'opposizione di Passeri avverso il rigetto dell'istanza di riabilitazione. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse dato eccessivo rilievo a note delle forze dell'ordine e a denunce/procedimenti sorti successivamente, molti dei quali poi archiviati, nonché a presunte frequentazioni con persone con precedenti, sostenendo che tali elementi, non avendo riscontro giurisdizionale, non potevano giustificare il diniego della riabilitazione. Inoltre, il ricorrente censurava la valutazione circa la mancanza di prove di buona condotta e di iniziative per adempiere le obbligazioni civili derivate dai reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la riabilitazione richiede "prova di effettivo e completo ravvedimento" e che il giudice può valutare denunce, procedimenti (anche pendenti o archiviati) e ogni altra nota negativa se dotata di significato concreto dimostrativo di comportamenti devianti successivi alla condanna. Ha ritenuto decisiva, nel caso concreto, la totale inerzia di Passeri verso il creditore (Equitalia) e la mancata adozione di iniziative, anche simboliche, per adempiere obbligazioni tributarie e risarcitorie relative a condotte distrattive per oltre un milione di euro, nonché la esistenza di denunce e del rinvio a giudizio per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.), elementi che denotano un ravvedimento incerto e incompatibile con la "buona condotta". Condanna di Passeri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Stabilisce che la riabilitazione estingue, salvo diversa previsione, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna; qui richiamato come fondamento dell'effetto della riabilitazione.
art. 179, primo comma, cod. pen.
"il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta"
La riabilitazione è subordinata alla prova di effettivo e costante ravvedimento; il giudice valuta la condotta successiva alla condanna nella sua concretezza.
Norma sanzionatoria relativa all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro; la presenza di un rinvio a giudizio per tale reato è stata ritenuta sintomatica di persistente propensione alla trasgressione e dunque rilevante ai fini della valutazione della buona condotta.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma processuale che autorizza la condanna alle spese processuali; applicata per addebitare al ricorrente il pagamento delle spese della Cassazione.
Massime di principio
- La riabilitazione richiede prova concreta e costante di ravvedimento: non è sufficiente l'assenza di fatti nuovi positivi; occorre un comportamento posteriore alla condanna conforme ai principi di legalità.
- Denunce, procedimenti penali pendenti o anche successivamente archiviati possono essere valutati dal giudice come elementi negativi se il loro contenuto ha un "significato concreto" indicativo di condotte deviate; l'archiviazione non elimina automaticamente la rilevanza di fatti o indizi valutabili nel loro complesso.
- L'adempimento (o l'attivarsi per l'adempimento) delle obbligazioni civili e risarcitorie derivanti dal reato ha valore probatorio centrale: la mancata iniziativa del condannato, salvo che essa derivi da cause non imputabili a lui, ostacola la concessione della riabilitazione.
- Il giudice ha discrezionalità motivata nell'apprezzare elementi fattuali e di polizia giudiziaria successivi alla condanna; la motivazione deve però essere coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria.
- La presenza di procedimenti a carico del richiedente per reati recenti o gravi (anche prima della definizione dell'opposizione) rafforza la valutazione negativa sulla buona condotta e può essere decisiva per il diniego della riabilitazione.
- Se l'inadempimento delle obbligazioni civili è determinato da circostanze non imputabili al condannato (es. impossibilità sopravvenuta), ciò va documentato: solo in tali casi la mancata esecuzione non può essere valutata ostativamente ai fini della riabilitazione.
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