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Sentenza

Sentenza n. 6406/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento a) dell’Ordinanza Speciale n. -OMISSIS- del 24.4.2024 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni, non notificata alla ricorrente; b) ove e per quanto di ragione, dell’Allegato 2, denominato “Piani di demolizione”, laddove sembrerebbe individuare l’immobile di proprietà della ricorrente, tra gli edifici da demolire; c) ove e per quanto di ragione, dell’Allegato 3, “Piano-programma degli interventi di ricostruzione privata con l’individuazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022”; d) ove e per quanto di ragione, dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 27.9.2019, recante “Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”; - dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 31.5.2022 recante “Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’-OMISSIS- -OMISSIS-” che all’articolo 2 istituisce la Conferenza di pianificazione e all’articolo 5 disciplina inter alia le attività istruttorie e procedimentali attraverso la Conferenza speciale dei servizi; - dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 26.5.2023, recante “Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 31 agosto 2022”; - dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 21.7.2023, recante “Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo”; - dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 12.12.2023, recante “Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre del 2022”; - dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 25.1.2024, recante “Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017”, mai conosciute e/o comunicate alla ricorrente, laddove e nella parte in cui risultino lesive della sfera di interesse della ricorrente; e) ove e per quanto di ragione, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o consequenziale, non conosciuto e/o comunque potenzialmente incidente e/o lesivo della sfera giuridica e di interesse della ricorrente; f) nonché per l’accertamento, anche a mezzo di CTU e/o verificazione dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità, tale da giustificare la necessità di demolizione dell’immobile di proprietà ricorrente.

Giustizia amministrativa202407442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza speciale del 24 aprile 2024 e atti collegati relativi alla pianificazione della messa in sicurezza idrogeologica, alla ricostruzione privata post-sisma e post-frana e alle delocalizzazioni, inclusa l’individuazione dell’immobile tra gli edifici da demolire

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato l’ordinanza speciale del 24 aprile 2024, i relativi allegati e diverse ordinanze commissariali concernenti la ricostruzione privata, le demolizioni, le delocalizzazioni e l’assistenza alla popolazione, chiedendone l’annullamento nella parte ritenuta lesiva della propria sfera giuridica. Aveva inoltre chiesto l’accertamento, anche mediante CTU o verificazione, dell’inesistenza di un attuale pericolo per la pubblica e privata incolumità tale da giustificare la demolizione dell’immobile. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 30 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la stessa parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti né la domanda di accertamento relativa all’inesistenza del pericolo per la pubblica e privata incolumità. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando esprima un sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della controversia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso e delle domande connesse.
  • In presenza di una questione peculiare, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche quando il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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