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Sentenza

Sentenza n. 11855/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 166/2025, depositata e resa pubblica il 04.02.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 6117/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202603184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 166/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 166/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione delle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, non aveva contestato l'inadempimento e non aveva fornito alcuna giustificazione. Il giudice ha ribadito che l'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione, potendo avere soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e dopo la scadenza del termine assegnato. Ha invece rigettato allo stato la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una possibile successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha escluso allo stato la sussistenza dei presupposti per l'astreinte.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito di accertare l'inerzia esecutiva del Ministero.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verifica giudiziale della corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica se l'amministrazione obbligata abbia dato puntuale attuazione al giudicato, assicurando al vincitore gli effetti pratici e l'utilità riconosciuti dalla pronuncia definitiva.
  • L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenza di risorse finanziarie; non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione, ma soltanto, entro i limiti del titolo, sulle modalità esecutive.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento e l'assenza di una giustificazione dell'inerzia, unite al mancato adempimento del titolo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, consentono di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti concreti per sanzionare un'ulteriore violazione o ritardo, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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