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Parere

Parere n. 1434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Minosse S.r.l. contro il Comune di Parma per l’annullamento del provvedimento prot. 202276 del 18 ottobre 2022 di rigetto dell’istanza di permesso di costruire e archiviazione per non conformità alla normativa urbanistico-edilizia, del preavviso di rigetto prot. n. 176043 del 13 settembre 2022, in parte qua delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, in parte qua delle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Parma n. 96/2021 e n. 96/2020.

Giustizia amministrativa202301529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di permesso di costruire per la realizzazione di due fabbricati condominiali e degli atti urbanistico-edilizi presupposti, in relazione all’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente aveva sottoscritto nel 2008 un atto unilaterale d’obbligo relativo alla realizzazione di un programma edificatorio, ottenendo nel tempo tre permessi di costruire e utilizzando parte della superficie lorda utile assentita. Nel 2019 aveva chiesto il permesso di costruire per due ulteriori fabbricati, ma il procedimento era stato sospeso in attesa dell’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale e della relativa variante urbanistica. Dopo l’adozione della nuova disciplina, che aveva ridotto da 0,5 a 0,25 l’indice fondiario applicabile all’area, il Comune aveva rigettato l’istanza per non conformità urbanistico-edilizia. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, irragionevolezza, sproporzione, difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento e contraddittorietà, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza o, comunque, quella vigente al momento dell’atto unilaterale d’obbligo. Ha inoltre valorizzato l’esito favorevole della conferenza di servizi. Con il secondo motivo ha contestato la ragionevolezza della scelta pianificatoria, sostenendo che l’indice uniforme previsto per la zona B del vincolo aeroportuale non considerasse la distanza effettiva dalla pista, richiamando anche altri Piani di Rischio Aeroportuale e i pareri favorevoli di ENAC ed ENAV.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha respinto entrambi i motivi. Il diniego di permesso di costruire è stato qualificato come atto vincolato, poiché il progetto non era conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della decisione, risultante dall’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale e dalla variante di recepimento. In applicazione del principio tempus regit actum, la disciplina vigente alla data di presentazione della domanda non cristallizza il quadro normativo fino alla conclusione del procedimento: il Comune deve decidere in base alla disciplina vigente al momento dell’esercizio del potere. L’atto unilaterale d’obbligo, essendo unilaterale, vincola il privato sottoscrittore ma non impedisce al Comune di esercitare il proprio, inesauribile, potere di pianificazione urbanistica. Inoltre, l’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale era doveroso ai sensi dell’articolo 707 del Codice della navigazione. Non è stata riconosciuta una tutela dell’affidamento, né rilevata contraddittorietà nell’esito della conferenza di servizi, che non si era tradotto in un provvedimento definitivo favorevole e non aveva riguardato il rispetto delle zone di tutela aeronautica. Quanto al secondo motivo, le scelte di pianificazione sono state ricondotte all’amplissima discrezionalità amministrativa e risultano sindacabili solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento. Tali vizi non sono stati ravvisati. Il confronto con altri aeroporti non dimostrava l’identità delle situazioni, necessaria per configurare la disparità di trattamento. La gradualità del vincolo risultava realizzata mediante fasce di rispetto differenziate e indici crescenti in rapporto alla distanza dalle piste. La richiesta di una diversa ampiezza delle fasce o di un’ulteriore graduazione all’interno della stessa fascia attiene al merito amministrativo e non è sindacabile nel ricorso straordinario.

Osservazioni

Primo motivo - disciplina applicabile e legittimo affidamento

Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire l’Amministrazione deve applicare la disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento dell’esercizio del potere, secondo il principio tempus regit actum. La disciplina vigente alla presentazione della domanda non resta cristallizzata fino alla decisione finale.

Primo motivo - atto unilaterale d’obbligo

L’atto unilaterale d’obbligo vincola il privato che lo ha sottoscritto, ma non impedisce al Comune di esercitare successivamente il proprio potere di pianificazione urbanistica, che è inesauribile. Esso non fonda un affidamento tutelabile alla conservazione indefinita della disciplina edificatoria.

Primo motivo - conferenza di servizi

L’esito favorevole della conferenza di servizi non ha impedito il successivo diniego, poiché non si era tradotto in un provvedimento definitivo favorevole e i pareri di ENAC ed ENAV non riguardavano il rispetto delle zone di tutela aeronautica.

Secondo motivo - sindacato sulle scelte pianificatorie

Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e non sono sindacabili nel merito. Il sindacato è possibile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto.

Secondo motivo - disparità di trattamento

La disparità di trattamento richiede l’identità delle situazioni poste a confronto. Il richiamo ai Piani di Rischio Aeroportuale di altri Comuni non dimostrava l’identità delle condizioni territoriali, meteorologiche, morfologiche e aeronautiche degli aeroporti comparati.

Secondo motivo - gradualità del vincolo aeroportuale

La gradualità del regime vincolistico risultava attuata mediante fasce di rispetto distinte, con indici di edificabilità crescenti all’aumentare della distanza dalle piste. La pretesa di una diversa articolazione delle fasce o di un’ulteriore graduazione interna alla medesima fascia investe il merito amministrativo.

Norme richiamate

  • artt. 9 e ss. d.P.R. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    La controversia è stata trattata nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 707 Cod. nav.

    Aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale in conformità alle prescrizioni emesse da ENAC

    L’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale costituisce un atto doveroso per il Comune in presenza delle prescrizioni dell’autorità aeronautica competente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, l’Amministrazione deve applicare la disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della decisione, poiché la disciplina vigente alla presentazione della domanda non si cristallizza fino alla conclusione del procedimento.
  • Il potere comunale di pianificazione urbanistica è inesauribile e non può essere inibito da un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal privato, anche quando tale atto si inserisca in un programma edificatorio unitario e risalga a un periodo anteriore.
  • Il diniego di permesso di costruire è un atto vincolato quando il progetto risulti non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente; in tale sede il Comune non dispone di un potere discrezionale di bilanciamento tra interesse privato all’edificazione e interesse pubblico, già ponderato in sede di pianificazione.
  • Le scelte urbanistiche sono sindacabili soltanto per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; non è sufficiente la preferenza del privato per una diversa disciplina edificatoria o per un diverso livello di graduazione dei vincoli.
  • La disparità di trattamento nelle scelte pianificatorie presuppone l’identità delle situazioni poste a confronto; il mero richiamo a discipline adottate per altri territori non dimostra tale identità.
  • La gradualità dei vincoli aeroportuali può essere assicurata mediante la previsione di fasce territoriali differenziate e di indici edificatori crescenti in relazione alla distanza dalle piste, senza che sussista necessariamente un obbligo di ulteriore graduazione all’interno di ciascuna fascia.

Diniego di permesso di costruire e aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Parma per l’annullamento del diniego di permesso di costruire relativo a due fabbricati condominiali, nonché degli atti presupposti e della disciplina urbanistico-edilizia sopravvenuta. La controversia concerne l’applicazione del nuovo Piano di Rischio Aeroportuale e la riduzione dell’indice fondiario dell’area da 0,5 a 0,25.

Vicenda amministrativa

Nel 2008 la società aveva sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo, impegnandosi a realizzare opere di urbanizzazione e un programma edificatorio comprendente più fabbricati. Successivamente aveva ottenuto tre permessi di costruire, utilizzando parte della superficie lorda utile disponibile.

Nel luglio 2019 aveva presentato l’istanza per la costruzione dei due fabbricati residui. Il Comune aveva indetto una conferenza di servizi decisoria, conclusasi positivamente, ma aveva sospeso il rilascio dei titoli edilizi in attesa dell’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale, predisposto in conformità alle linee guida e alle prescrizioni di ENAC.

Dopo l’approvazione dell’aggiornamento del Piano e l’adozione della variante urbanistica di recepimento dei nuovi vincoli, il Comune aveva rigettato l’istanza perché il progetto eccedeva il nuovo indice edificatorio massimo consentito.

Motivi del ricorso

La società ha sostenuto che:

  • avrebbe dovuto applicarsi la disciplina vigente alla data di presentazione dell’istanza o, comunque, quella vigente al momento della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo;
  • la precedente attività amministrativa e l’esito favorevole della conferenza di servizi avrebbero generato un legittimo affidamento;
  • la riduzione dell’indice fondiario sarebbe stata irragionevole e arbitraria;
  • il nuovo regime avrebbe trattato allo stesso modo aree collocate a diversa distanza dalla pista aeroportuale;
  • altri Piani di Rischio Aeroportuale avrebbero previsto indici più favorevoli;
  • ENAC ed ENAV non avrebbero rilevato criticità rispetto al progetto.

Natura vincolata del permesso di costruire

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il potere esercitato dal Comune nel rilascio o nel diniego del permesso di costruire è vincolato all’accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. È richiamata, in particolare, la sentenza della Sezione IV n. 6715/2023.

Ne consegue che il Comune non può operare, in sede di esame della domanda edilizia, un autonomo bilanciamento tra l’interesse privato alla realizzazione dell’opera e l’interesse pubblico, poiché tale ponderazione è già stata effettuata nella pianificazione urbanistica. Il parere richiama sul punto la sentenza della Sezione II n. 4893/2025.

Poiché il progetto non rispettava il nuovo indice fondiario stabilito dal Piano di Rischio Aeroportuale e dalla variante urbanistica, il diniego è stato qualificato come atto vincolato.

Disciplina sopravvenuta e principio tempus regit actum

La Sezione ha applicato il principio tempus regit actum, richiamando la sentenza della Sezione IV n. 5230/2017. La normativa vigente alla data di presentazione della domanda non vincola l’Amministrazione fino alla decisione finale e non può considerarsi cristallizzata.

Il Comune deve quindi decidere sulla domanda di permesso di costruire in base alla disciplina vigente al momento dell’esercizio del potere. Nel caso concreto, il diniego doveva essere adottato secondo il nuovo regime derivante dall’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale e dalla strumentazione urbanistica adottata in conformità a esso.

Atto unilaterale d’obbligo e affidamento

L’inserimento dell’istanza del 2019 in un programma costruttivo originato dall’atto unilaterale d’obbligo del 2008 non conduce a una diversa conclusione.

L’atto unilaterale d’obbligo vincola il soggetto che lo ha sottoscritto, ma non impedisce al Comune di modificare nel tempo l’assetto urbanistico del territorio. Il potere di pianificazione urbanistica è inesauribile e non può essere paralizzato da un atto privato, soprattutto quando siano trascorsi oltre dieci anni.

Il parere richiama la sentenza della Sezione IV n. 2414/2021 e osserva inoltre che l’aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale era doveroso ai sensi dell’articolo 707 del Codice della navigazione. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto ritenuto infondato.

Conferenza di servizi

L’esito favorevole della conferenza di servizi non ha determinato un titolo edilizio già perfezionato né ha impedito l’applicazione della disciplina sopravvenuta. Secondo le deduzioni del Comune, non contestate in modo decisivo, la determinazione favorevole non si era tradotta in un provvedimento definitivo e i pareri favorevoli di ENAC ed ENAV non riguardavano il rispetto delle zone di tutela aeronautica.

La conferenza di servizi non ha quindi fatto sorgere un affidamento tutelabile al rilascio del permesso in contrasto con il nuovo quadro urbanistico.

Sindacato sulle scelte pianificatorie

Il secondo motivo, rivolto contro la riduzione dell’indice di edificabilità nella fascia B di rispetto aeroportuale, è stato anch’esso respinto.

Le scelte di pianificazione esprimono un’ampia discrezionalità amministrativa e non sono condizionate dalle precedenti destinazioni edificatorie, né dall’aspettativa del privato alla loro conservazione o al loro miglioramento. Il parere richiama la sentenza della Sezione IV n. 10731/2022 e il parere della Sezione I n. 990/2026.

Il sindacato può riguardare soltanto la presenza di manifesta arbitrarietà, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, secondo i richiami alle sentenze della Sezione IV n. 6509/2024 e al parere della Sezione I n. 1148/2026. Nel caso concreto non sono emersi elementi sufficienti per ravvisare tali vizi.

Disparità di trattamento e gradualità dei vincoli

Il confronto con i Piani di Rischio Aeroportuale di altri Comuni non ha dimostrato una disparità di trattamento. La disparità presuppone infatti l’identità delle situazioni confrontate, come ricordato sulla base della sentenza della Sezione V n. 2150/2016 e del parere della Sezione I n. 1383/2025.

La società non aveva dimostrato l’identità tra l’aeroporto di Parma e quelli assunti come parametro, sotto il profilo della morfologia territoriale, delle condizioni meteorologiche, della conformazione e della direzione delle rotte.

Quanto alla gradualità, il Comune aveva previsto fasce di rispetto distinte, coerenti con l’elencazione contenuta nel Regolamento ENAC, stabilendo indici di edificabilità crescenti con l’aumentare della distanza dalle piste di decollo e atterraggio. La pretesa di una diversa ampiezza delle fasce, di un diverso indice o di un’ulteriore graduazione interna alla stessa fascia è stata ritenuta una contestazione di merito amministrativo, estranea al sindacato esercitabile nel ricorso straordinario.

Conclusione

La Sezione Prima ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiDestinazioni d'uso e zone omogeneeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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