Sentenza del 19/01/2021 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Eccezione di inammissibilità ex art. 53. - Critica puntuale e rigorosa della sentenza di 1° grado - Non necessita - Riesame della causa nel merito - Motivi di appello ricavati dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di accertamento IMU anno 2012 per mancata applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione principale sull'immobile di proprietà in Roma; Roma Capitale aveva negato l'agevolazione rilevando che il coniuge del ricorrente risultava possessore e beneficiario dell'agevolazione su altro immobile nello stesso comune.
La decisione
L'appello è stato ritenuto ammissibile perché i motivi di impugnazione, sebbene sintetici, risultavano ricavabili dall'atto nel suo complesso. Sul merito l'appello è stato però respinto: la Commissione ha ritenuto che, ai fini IMU, l'agevolazione per abitazione principale può essere riconosciuta per un solo immobile per nucleo familiare nel medesimo comune e che il coniuge del ricorrente aveva già dichiarato e beneficiato dell'agevolazione per altro immobile; conseguentemente è stata confermata l'applicazione dell'aliquota ordinaria per l'immobile contestato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'art. 53 richiede l'indicazione dei motivi specifici dell'appello, ma, secondo la giurisprudenza della Cassazione, tale requisito non impone una critica formalistica e puntuale: è sufficiente che la domanda e le ragioni della doglianza emergano in modo chiaro ed univoco anche se sommario; l'inammissibilità opera solo se manca il minimo riferimento alle statuizioni impugnate o se i motivi sono assolutamente incerti.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 2
Definisce l'abitazione principale come l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; se i componenti del nucleo familiare hanno dimora e residenza in immobili diversi nel medesimo comune, le agevolazioni per abitazione principale si applicano per un solo immobile.
Circolare n. 3/DF/2012
Circolare Ministeriale n. 3/DF/2012
Chiarisce che per usufruire delle agevolazioni è necessario il concorso simultaneo di residenza anagrafica e dimora abituale e sostiene un'interpretazione restrittiva della disciplina per prevenire elusioni (es. coniugi che stabiliscono residenze diverse nello stesso comune).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati)
Cass. nn. 7671/2012; 8117/2012; 11949/2012; 27354/2013; 1461/2017
La Corte di Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo cui l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e i motivi possono essere desunti anche implicitamente dall'atto nel suo complesso; l'inammissibilità ai sensi dell'art. 53 è limitata ai casi di totale omissione del riferimento alle statuizioni impugnate o di assoluta incertezza.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'indicazione dei motivi d'appello non deve essere necessariamente una critica formale e puntuale della sentenza di primo grado: è sufficiente che la domanda e le ragioni della doglianza emergano in modo chiaro, anche se sommario, dall'atto nel suo complesso.
- L'inammissibilità per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 è eccezionale e si verifica solo se manca ogni riferimento alle statuizioni impugnate o se i motivi sono assolutamente incerti.
- Ai fini IMU l'abitazione principale richiede la contemporanea presenza di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare; le agevolazioni possono essere applicate per un solo immobile per nucleo familiare nel medesimo comune.
- In presenza di coniugi non legalmente separati che risultano residenti in immobili diversi nello stesso comune, non è possibile riconoscere l'agevolazione per entrambi gli immobili: l'amministrazione può verificare i versamenti e le dichiarazioni e negare l'agevolazione su quello ritenuto non principale.
- Un appello sintetico può essere comunque efficace se contiene elementi argomentativi sufficienti a consentire il riesame nel merito; ciò preserva la possibilità di ottenere una nuova valutazione della normativa applicabile al caso concreto.
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