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Sentenza

Sentenza n. 2737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sezione seconda) n. 1350, pubblicata il 21 novembre 2025 e notificata il 12 dicembre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. II, che aveva dichiarato inammissibili il quarto e il quinto atto di motivi aggiunti proposti dopo la discussione e il passaggio in decisione del ricorso introduttivo e dei primi tre motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per omessa valutazione di fatti e documenti. In particolare, ha sostenuto che la precedente sentenza del TAR, con cui erano stati respinti il ricorso introduttivo e i primi tre motivi aggiunti contro l'esclusione dalla gara, non fosse ancora passata in giudicato perché impugnata con appello separato; ne avrebbe tratto la conseguenza che l'esclusione non aveva carattere definitivo e che i successivi motivi aggiunti dovevano essere esaminati. Sono state inoltre riproposte le censure già formulate nell'appello contro la precedente sentenza, concernenti la violazione degli artt. 64 c.p.a., 115 c.p.c. e 2697 c.c., il travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, l'omessa valutazione di fatti, difese e documenti, la motivazione apparente e illogica, la violazione degli artt. 3.1 e 23 del disciplinare di gara, degli artt. 11, 12 e 14 del capitolato, degli artt. 106, commi 3 e 6, e 128 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 97 Cost.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito né la questione relativa all'ammissibilità dei quarto e quinto motivi aggiunti né le censure sostanziali riguardanti l'esclusione dalla gara. La sopravvenienza decisiva è stata individuata nella sentenza n. 2464 del 2026 della stessa Sezione, che aveva respinto l'appello proposto contro la precedente sentenza n. 1150 del 2025, con la quale erano stati respinti il ricorso introduttivo e i primi tre motivi aggiunti avverso l'esclusione dalla gara. Venuto meno, per tale definizione, l'interesse alla decisione sull'ulteriore impugnazione concernente i successivi motivi aggiunti, il giudizio è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante con riguardo all'omessa valutazione degli elementi acquisiti al processo; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante in relazione alla valutazione delle prove e delle risultanze processuali; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'appellante in materia di onere della prova; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • artt. 73 e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L'art. 73 c.p.a. è richiamato per le memorie depositate dalle amministrazioni; la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse corrisponde alla disciplina processuale dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamata implicitamente dalla decisione.

  • artt. 3.1 e 23 del disciplinare di gara

    Richiamati dall'appellante quali disposizioni della lex specialis asseritamente violate; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • artt. 11, 12 e 14 del capitolato di gara

    Richiamati dall'appellante quali disposizioni del capitolato asseritamente violate; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • artt. 106, commi 3 e 6, e 128 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamati dall'appellante in relazione alla disciplina della gara; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall'appellante in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il giudice non ne ha esaminato il merito.

Massime di principio

  • L'impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, una pronuncia intervenuta su un giudizio connesso definisce in modo sfavorevole e stabile la questione presupposta, rendendo non più utile una decisione sull'impugnazione pendente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento all'utilità concreta e attuale che la parte può ricavare dalla decisione; se tale utilità viene meno, il giudice non procede all'esame dei motivi di merito.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio in rito e non comporta l'esame della legittimità degli atti o delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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