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Sentenza

Sentenza n. 1147/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza quanto alla statuizione sulle spese di lite, del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Fermo n. 309/2024, all'esito del giudizio R.G. n. 620/2024, a mezzo della quale l'Amministrazione resistente è stata condannata a rifondere ai ricorrenti, quali procuratori antistatari, le spese legali ivi liquidate.

Giustizia amministrativa202600528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Fermo n. 309/2024 che condannava l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite ai difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, quali difensori nel giudizio civile definito dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 309/2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione, hanno agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in loro favore come procuratori antistatari. Hanno dedotto che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva e che, decorso senza pagamento il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero era rimasto inadempiente. Hanno chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto quanto all'obbligo di eseguire il capo della sentenza relativo alle spese, al netto di eventuali somme già corrisposte. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza era definitiva, il termine di 120 giorni successivo alla notificazione era decorso e il Ministero non aveva contestato la spettanza o l'azionabilità del credito. Ha precisato che l'ottemperanza è esperibile anche per le spese liquidate direttamente al difensore antistatario, poiché la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e l'Amministrazione soccombente. Ha assegnato al Ministero 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per adempiere e, in caso d'inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare con istanza del creditore dopo la scadenza del termine; il commissario dovrà eseguire l'incarico nei successivi 120 giorni. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta non necessaria in presenza della nomina del commissario e sproporzionata rispetto all'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    L'azione di ottemperanza per il pagamento dovuto da un'amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, se tale termine è spirato prima della proposizione del ricorso.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed essendo escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.

    La penalità di mora può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente ad accelerare l'adempimento e, in particolare, quando l'esiguità del debito renderebbe la misura eccessivamente afflittiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione del capo di una sentenza che liquida le spese di lite direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario: tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il difensore ad agire per l'adempimento.
  • Per chiedere in ottemperanza il pagamento di somme dovute da un'amministrazione in forza di una sentenza, deve essere decorso, dopo la notificazione della decisione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la nomina del commissario ad acta sia sufficiente ad accelerare l'adempimento o quando, in ragione dell'esiguità del debito, la penalità risulti eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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