Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita. Il giudicato aveva imposto al Ministero di corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma complessiva di 2.000 euro mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza soddisfare la pretesa né contrastarla adeguatamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'Amministrazione deve corrispondere le somme previste dal titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui misura discende dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti cod. civ.

    Individuano i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi della parte creditrice siano automaticamente vincolanti.

  • art. 93 cod. proc. civ.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario presuppone l'inadempimento dell'Amministrazione e consente al giudice amministrativo di ordinare l'adempimento del comando giudiziale.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito accertato dal titolo: la sua funzione è rendere effettivo un diritto già definito, la cui esatta consistenza deve essere ricavata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti o adempimenti parziali.
  • I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione nel giudizio di ottemperanza; l'Amministrazione deve verificare l'importo residuo e la misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
  • Quando il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è decorso senza pagamento da parte di un'Amministrazione dello Stato, il giudice può dichiararne l'inottemperanza, assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.