Cassazione Civile, Ordinanza n. 17998/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali sottese, relative a crediti tributari erariali e comunali. In primo grado erano state accolte solo alcune censure, mentre per altre cartelle il giudice aveva ritenuto prodotta prova della notifica e tardive le contestazioni sulla ritualità delle notifiche. La Commissione tributaria regionale ha poi respinto l’appello principale dell’amministrazione e accolto l’appello incidentale della società, annullando tutte le cartelle e ritenendo, per i crediti erariali, maturata la prescrizione quinquennale. In cassazione l’amministrazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione del giudicato ex art. 324 c.p.c. e della disciplina processuale, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ampliato il thema decidendum ammettendo la contestazione tardiva della notificazione; 2) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., per asserita motivazione apparente o inconferente sulla impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, assumendo che, se le cartelle erano valide e non impugnate, il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria non poteva investire la prescrizione dei crediti sottesi; 4) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l’applicazione del termine quinquennale ai crediti erariali e sostenendo che il termine fosse decennale.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha affermato che, una volta dedotta l’omessa notifica delle cartelle a fondamento dell’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, la successiva contestazione del vizio notificatorio alla luce delle difese dell’agente della riscossione costituisce una controeccezione e non una mutatio libelli; ha inoltre ritenuto che la questione dell’ammissibilità del ricorso per difetto dell’atto impugnabile sia rilevabile d’ufficio. Tuttavia ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui aveva applicato il termine di prescrizione quinquennale ai crediti erariali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, ribadendo che, in assenza di espressa previsione, tali crediti si prescrivono nel termine ordinario decennale e non in quello breve. Ne è derivata la cassazione della sentenza limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato preclusivo sulla questione della notificazione delle cartelle.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di deduzione dei vizi processuali invocata per i primi tre motivi di ricorso.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria regionale.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare ultrapetizione o pronuncia su questione estranea al thema decidendum.
art. 32, comma 2, d.lgs. 546 del 1992
Le deduzioni successive sulla ritualità delle notifiche, svolte con memoria, sono state qualificate come controeccezione e non come ampliamento della domanda.
artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati in relazione all’impugnabilità degli atti della riscossione e ai termini per ricorrere.
art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel quarto motivo in tema di prescrizione dei crediti tributari.
art. 2946 c.c.
Applicato dalla Corte come termine ordinario decennale di prescrizione dei crediti erariali in assenza di una diversa previsione.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la prescrizione breve, ma ritenuto non applicabile ai crediti erariali oggetto di causa.
Massime di principio
- Quando il contribuente impugna un preavviso di iscrizione ipotecaria deducendo l’omessa notifica delle cartelle presupposte, la successiva specificazione di vizi del procedimento notificatorio, resa per contrastare le difese dell’agente della riscossione e le prove da questi prodotte, non integra mutamento della domanda ma controeccezione in senso lato.
- La questione dell’ammissibilità dell’impugnazione per difetto dell’atto impugnabile è un presupposto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in mancanza di una specifica previsione normativa di prescrizione più breve, opera il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e non quello quinquennale.
- La prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c. non si applica ai tributi erariali per il solo fatto che il loro presupposto si valuta anno per anno, poiché essi non costituiscono prestazioni periodiche in senso tecnico.
- Se la censura sulla prescrizione è fondata sulla erronea applicazione del termine breve anziché di quello ordinario, la sentenza va cassata limitatamente a tale capo con rinvio al giudice di merito per il riesame.
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