Cassazione Penale, Ordinanza n. 27029/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti dell'imputato per tentata rapina aggravata. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo un difetto di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva e sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile sotto il profilo oggettivo dei motivi solo in astratto, ma inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato a proporlo personalmente dopo la riforma del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano, rilevando che, dopo le modifiche dell'art. 613 c.p.p. introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione può essere proposto solo dai difensori iscritti nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori e non dall'imputato personalmente. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. richiamando il precedente delle Sezioni Unite Aiello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto dai difensori iscritti nell'apposito albo delle giurisdizioni superiori
dopo la riforma del 2017 l'imputato non può proporre personalmente il ricorso per cassazione; è necessaria la difesa tecnica qualificata.
art. 606, comma 3, c.p.p.
la proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina dell'art. 613 c.p.p.
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina dell'art. 613 c.p.p.
art. 24 Cost.
richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.
art. 6 CEDU
richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.
legge n. 103 del 2017
ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione può essere validamente proposto solo dal difensore munito dei requisiti previsti dall'art. 613 c.p.p.; il ricorso personale dell'imputato è inammissibile.
- La previsione della difesa tecnica qualificata in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comporta, di per sé, una lesione del diritto di difesa o delle garanzie convenzionali, considerato il particolare livello di specializzazione richiesto dal giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del proponente comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabili profili di colpa.
- Quando il ricorso è proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano senza esaminare nel merito i motivi dedotti.
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