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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09502/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva presentato al tribunale una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l. fall. Il tribunale le aveva ordinato di integrare la documentazione depositata, in particolare producendo l'elenco dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione e la formulazione della proposta d'accordo con un determinato creditore. A fronte della mancata ottemperanza, il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società, previa declaratoria di improcedibilità della proposta di ristrutturazione, su istanza di un lavoratore. La corte d'appello aveva poi rigettato il reclamo della società, ritenendo inidonea la documentazione prodotta perché dal prospetto dei creditori risultava che il credito del principale creditore era inferiore al 60% dei crediti e, comunque, non risultava l'adesione di tale creditore alla proposta. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 182-bis, commi 6 e 7, l. fall., sostenendo che la formalizzazione e il deposito dell'accordo con il creditore principale, nonché degli eventuali ulteriori accordi, avrebbero dovuto avvenire nel termine assegnato dal tribunale; ha inoltre censurato l'affermazione della corte d'appello secondo cui non erano stati contestati i presupposti del fallimento, ma in modo generico e assertivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione depositata dal debitore è subordinata alla pendenza di trattative con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Poiché la società ricorrente non contestava che il credito del principale creditore fosse inferiore a tale soglia e non deduceva specificamente, come vizio motivazionale, l'esistenza di trattative con altri creditori trascurate dal giudice di merito, la censura non incideva sul primo dei due autonomi accertamenti posti a base della decisione impugnata, relativo alla mancanza del presupposto legale. È stato inoltre ritenuto inammissibile, perché non veicolato in un motivo specifico e formulato in modo generico, il profilo concernente la pretesa non corrispondenza al vero dell'affermazione di non contestazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 182-bis, commi 6 e 7, l. fall.

    L'ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti richiede la pendenza di trattative con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; la documentazione e gli accordi non possono supplire alla mancanza di tale presupposto minimo.

  • art. 18 l. fall.

    È richiamato come base del reclamo avverso la declaratoria di fallimento.

Massime di principio

  • La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti è ammissibile solo se il debitore dimostra la pendenza di trattative con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi; in mancanza di tale presupposto, la censura che non lo investa specificamente è inidonea a scalfire la decisione di merito.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpire tutte le rationes che sorreggono la decisione; se una di esse resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque non può essere accolto.
  • Le censure formulate in modo generico, assertivo o prive di uno specifico motivo di impugnazione non sono idonee a devolvere validamente in cassazione il vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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