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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12189/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un residuo capo di imputazione relativo all'occupazione abusiva di una porzione di strada comunale, contestata come ormai inglobata nella proprietà privata. Con il primo motivo denunciava l'erroneità della conferma della responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p., sostenendo che la ricostruzione fattuale fosse sbagliata. Con il secondo motivo censurava il vizio di motivazione, affermando che la condotta non integrasse l'occupazione abusiva di strada pubblica e richiamando una diversa lettura del verbale stenotipico del 20 aprile 2022. Con il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., sostenendo che la pena fosse stata determinata in modo eccessivo o comunque senza adeguata considerazione dei presupposti per tali benefici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo diretto a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo logico sulla base del verbale di sopralluogo della Guardia di Finanza e della testimonianza del perito edile, dai quali risultava l'accorpamento di circa 25 metri di strada comunale alla proprietà privata. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli alternativi di ragionamento esterni. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto non proponibile in sede di legittimità, poiché la graduazione della pena, il diniego dell'art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel caso concreto valorizzando la modalità della condotta, la non esiguità del danno, l'atteggiamento processuale dell'imputata e la durata permanente dell'abuso. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 633 e 639-bis c.p.

    richiamati come base normativa del residuo reato di occupazione abusiva contestato e confermato in appello

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata negata dal giudice di merito per modalità della condotta e non esiguità del danno

  • art. 20-bis c.p.

    la pena sostitutiva è stata esclusa per prognosi sfavorevole sull'adempimento degli obblighi connessi

  • artt. 132 e 133 c.p.

    richiamati quale parametro della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e nella valutazione delle circostanze

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani

    richiamata per ribadire che la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli alternativi esterni

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa lettura delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente coerente.
  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione non può tradursi in una rivalutazione del compendio probatorio né in un raffronto con opzioni argomentative alternative elaborate dall'impugnante.
  • La verifica della sussistenza di un'occupazione abusiva di bene pubblico può fondarsi su sopralluogo e testimonianze tecniche, se tali elementi sono logicamente valorizzati dal giudice di merito.
  • La graduazione della pena, il riconoscimento delle attenuanti generiche, della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia motivata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta e l'entità del danno non consentano di qualificare il fatto come esiguo, e la pena sostitutiva può essere negata quando la prognosi sull'adempimento degli obblighi sia sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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