Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - dell'Avviso Pubblico prot. n. 0011110/2023 del 28 settembre 2023 “finalizzato all''individuazione di personale interno o esterno per il conferimento dell''incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione come previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii” , - di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale ai precedenti.

Giustizia amministrativa202300364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso pubblico per la selezione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché gli atti collegati e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico aveva indetto una procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di RSPP, aperta al personale interno, al personale di istituti vicini, ai dipendenti pubblici e agli esperti in materia. Il ricorrente, docente dell'istituto e già incaricato in passato delle funzioni di RSPP, contestava l'avviso e il successivo conferimento dell'incarico a un docente di altro istituto scolastico. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 32, commi 8 e 9, d.lgs. 81/2008, dell'art. 35 e dell'art. 7, comma 6, lett. b), d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto privilegiare il personale interno e svolgere una preventiva ricognizione delle professionalità disponibili, con conseguente preferenza per il ricorrente. Deduceva inoltre sviamento, illogicità, cattivo esercizio della discrezionalità tecnica e perplessità. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione e di comparazione, sostenendo che l'avviso, il conferimento dell'incarico e il contratto non esplicitassero le ragioni della scelta e il percorso valutativo. Con il terzo motivo deduceva contraddittorietà estrinseca, richiamando una precedente procedura nella quale l'istituto aveva ritenuto necessario ricercare internamente le professionalità per incarichi diversi. Chiedeva anche il risarcimento del danno da mancato guadagno, quantificato in euro 3.400,00, oltre al danno curriculare. Il TAR rilevava preliminarmente che il ricorrente aveva impugnato formalmente soltanto l'avviso e non il successivo atto di conferimento dell'incarico, profilo potenzialmente rilevante ai fini dell'interesse a ricorrere, ma decideva di esaminare comunque il merito, ritenendo il ricorso infondato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il personale interno all'istituto avrebbe avuto un diritto di preferenza o un diritto all'affidamento dell'incarico. L'art. 32, comma 8, d.lgs. 81/2008 equipara, ai fini dell'individuazione del RSPP, il personale interno alla singola unità scolastica e il personale interno ad altra unità scolastica disponibile a operare presso più istituti; pertanto, era legittimo conferire l'incarico a un docente di altro istituto. L'art. 7, comma 6, lett. b), d.lgs. 165/2001 impone all'amministrazione di accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne prima di ricorrere a incarichi esterni, ma non attribuisce al dipendente interno un diritto al conferimento dell'incarico. Nel caso concreto l'istituto aveva motivato la scelta di non affidare direttamente l'incarico al ricorrente, richiamando elementi che ponevano in dubbio l'adeguatezza del suo profilo professionale e optando per una procedura comparativa. Tale scelta sarebbe stata censurabile soltanto se illogica o arbitraria, ma non risultava irrazionale o abnorme. Inoltre, l'incarico era stato attribuito a un docente di ruolo presso un altro istituto, dunque comunque a personale della pubblica amministrazione e non a un soggetto esterno. Il giudice ha escluso il difetto di motivazione dell'avviso: le procedure comparative costituiscono la modalità ordinaria di attribuzione degli incarichi, mentre è il conferimento diretto, quale modalità eccezionale, a richiedere una motivazione analitica. La precedente scelta dell'istituto di procedere in un diverso caso mediante affidamento diretto non rendeva contraddittoria la procedura successiva. È stata infine esclusa la carenza di istruttoria, poiché vi era stata una concreta comparazione dei candidati attraverso le schede valutative: il controinteressato aveva ottenuto 94 punti, mentre il ricorrente ne aveva ottenuti 43. Il punteggio costituiva adeguata motivazione della preferenza accordata al controinteressato. La domanda risarcitoria è stata respinta insieme alla domanda demolitoria, in quanto fondata sull'asserita illegittimità della procedura.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 8 e 9, d.lgs. 81/2008

    Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

    La norma disciplina in modo identico il personale interno alla singola unità scolastica e quello interno a un'altra unità scolastica, senza attribuire al primo un diritto di preferenza rispetto al secondo.

  • art. 7, comma 6, lett. b), d.lgs. 165/2001

    preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno

    La disposizione impone una previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne prima del conferimento di incarichi esterni, ma non attribuisce al dipendente interno un diritto all'affidamento dell'incarico.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza nel reclutamento, ma il giudice non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione non impone, in caso di indizione di una procedura comparativa ordinaria, una dettagliata motivazione sulle ragioni della scelta di ricorrere alla selezione; una motivazione analitica è invece necessaria per il conferimento diretto, quale modalità eccezionale.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità sono stati ritenuti rispettati attraverso l'indizione della procedura comparativa e la valutazione dei candidati secondo punteggi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce ratio decisoria sul merito.

Massime di principio

  • Nelle istituzioni scolastiche, quando il datore di lavoro non svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il personale interno alla singola unità scolastica e il personale interno ad altra unità scolastica, disponibile a operare presso più istituti, si trovano sul piano normativo in posizione equivalente ai fini dell'individuazione del RSPP; il personale della singola scuola non vanta quindi un diritto di preferenza automatico.
  • L'obbligo di accertare previamente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne, previsto per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, non attribuisce al dipendente interno un diritto soggettivo o un interesse pretensivo al conferimento dell'incarico, ma impone all'amministrazione una verifica discrezionale sulla concreta adeguatezza delle professionalità disponibili.
  • L'amministrazione può scegliere di indire una procedura comparativa invece di procedere al conferimento diretto di un incarico; tale scelta è sindacabile soltanto ove risulti illogica, arbitraria o abnorme, mentre il conferimento diretto, quale modalità eccezionale rispetto alla comparazione, richiede una motivazione analitica sulle ragioni della scelta del destinatario.
  • In una procedura comparativa per il conferimento di un incarico, l'attribuzione di un punteggio significativamente superiore a un candidato rispetto agli altri, sulla base delle schede e dei criteri valutativi, può costituire adeguata motivazione della preferenza, senza necessità di una motivazione ulteriore qualora il percorso valutativo sia documentato.
  • L'impugnazione del solo avviso di selezione, senza contestare formalmente il successivo atto di conferimento dell'incarico, può porre una questione di carenza di interesse o di mancata impugnazione dell'atto lesivo; tuttavia, il giudice può esaminare il merito quando ritenga comunque infondate le censure dedotte e definisca il giudizio su tale base.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuola
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.