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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12776 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava, ai fini IVA per l'anno 2001, l'esenzione applicata dalla società alle commissioni relative a prestazioni rese nell'ambito di contratti di factoring. Secondo l'Ufficio, mentre gli interessi sulle anticipazioni finanziarie erano esenti in quanto operazioni di finanziamento, le commissioni remuneravano servizi autonomi di gestione, contabilizzazione, sollecito e incasso dei crediti, qualificabili come prestazioni imponibili e non come operazioni accessorie al finanziamento. La censura invocava la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 10, comma 1, n. 1, e 12, nonché della normativa comunitaria interpretata dalla Corte di giustizia nella causa C-305/01.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia per inammissibilità del motivo. La CTR aveva accertato in fatto che le prestazioni remunerate con commissioni erano strumentali e accessorie alla complessiva operazione finanziaria di factoring, non autonome attività di recupero crediti. L'Agenzia, invece, non aveva adeguatamente censurato tale ratio decidendi: aveva prospettato come già dimostrata l'autonomia delle prestazioni, senza trascrivere gli elementi contrattuali rilevanti né indicare specificamente errori nell'interpretazione del contratto o nella motivazione della sentenza. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.000,00, oltre Euro 150,00 per spese borsuali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1

    Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; ... ad eccezione del recupero di crediti.

    Le operazioni di factoring aventi causa prevalentemente finanziaria rientrano, in linea generale, tra le operazioni esenti. Sono invece imponibili le attività che costituiscono autonomo recupero crediti o altri servizi separati.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12

    Le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi ... non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

    Una prestazione accessoria segue il regime IVA dell'operazione principale quando è funzionale e strettamente collegata a quest'ultima, senza autonomia economica o causale.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3

    La concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; ... ad eccezione del ricupero dei crediti.

    La normativa comunitaria distingue tra operazioni finanziarie esenti e servizi di recupero crediti esclusi dall'esenzione.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 26 giugno 2003, causa C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring

    Un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un "ricupero dei crediti" ... escluso dall'esenzione.

    Il factoring può essere imponibile quando, secondo la sua concreta causa, consiste essenzialmente nell'acquisto e recupero dei crediti con assunzione del rischio d'insolvenza. La sentenza non impone però automaticamente lo stesso trattamento a ogni prestazione compresa in un contratto di factoring.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 28 ottobre 2010, causa C-175/09

    La nozione di recupero crediti può comprendere crediti non ancora scaduti; tuttavia la qualificazione deve dipendere dalla concreta attività svolta e dalla sua causa, distinguendo il mero servizio di incasso dal factoring avente funzione finanziaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5

    La contestazione avrebbe dovuto essere formulata, rispettivamente, come specifica violazione delle regole di interpretazione contrattuale o come vizio motivazionale, indicando puntualmente le clausole e gli elementi di fatto trascurati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel factoring il trattamento IVA non dipende dal nome attribuito ai compensi, come "commissioni" o "interessi", ma dalla causa concreta dell'operazione e dal contenuto effettivo delle prestazioni.
  • Il factoring con funzione prevalentemente finanziaria e di monetizzazione anticipata dei crediti può beneficiare dell'esenzione IVA, anche quando il compenso è articolato in commissioni e interessi.
  • Le attività di gestione e incasso sono imponibili come recupero crediti se costituiscono servizi autonomi, rivolti principalmente a liberare il cliente dalle attività di riscossione e non strettamente funzionali al finanziamento.
  • Le prestazioni ulteriori seguono il regime dell'operazione principale solo quando risultano accessorie, strumentali e prive di autonomia economica o causale; se hanno un oggetto e un corrispettivo autonomi, devono essere valutate separatamente ai fini IVA.
  • In Cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che una prestazione è autonoma: occorre individuare e trascrivere le clausole contrattuali rilevanti e censurare precisamente la motivazione o l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito.
  • L'accertamento del giudice di merito sulla natura accessoria o autonoma delle prestazioni è, di regola, un accertamento in fatto; per superarlo occorre utilizzare il corretto motivo di ricorso e rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza.

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