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Sentenza

Sentenza n. 4656/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202400374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, che aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale fondato sul precedente penale del fratello convivente, condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che il precedente riguardava esclusivamente il fratello e non lei, incensurata, invocando il principio della personalità della responsabilità penale; ha lamentato la disparità di trattamento rispetto alla madre, alla quale sarebbe stata concessa la cittadinanza nonostante il medesimo precedente familiare; ha inoltre dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la propria condotta complessiva, la lunga residenza e l’integrazione economica e sociale in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un potere ampiamente discrezionale e atto di alta amministrazione: la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda, non un diritto al riconoscimento dello status. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della sufficienza e logicità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto legittima la considerazione del precedente penale del fratello convivente. Il principio della personalità della responsabilità penale non è stato ritenuto pertinente, poiché il diniego non costituisce una sanzione nei confronti della richiedente, ma esprime una valutazione prognostica sull’affidabilità e sull’inserimento della stessa nella comunità nazionale. Il contesto familiare stabile, e in particolare la convivenza con un familiare gravato da un precedente per un grave reato in materia di stupefacenti, può essere valutato anche in chiave preventiva, tenendo conto dei benefici indiretti che la cittadinanza potrebbe produrre per i familiari, quali il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari. È stata respinta anche la censura di contraddittorietà rispetto alla concessione della cittadinanza alla madre. La disparità di trattamento può assumere rilievo solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di un’irragionevole diversità di trattamento, la cui prova grava sull’interessato. Inoltre, l’eventuale decisione favorevole adottata in un distinto procedimento non vincola l’Amministrazione nei confronti di altro richiedente e non può fondare un affidamento tutelabile né imporre la reiterazione di una precedente valutazione discrezionale, anche se eventualmente più favorevole o illegittima. Quanto alla gravità del precedente, il TAR ha valorizzato la pena edittale prevista per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché il suo rilievo per la salute pubblica e per la prevenzione della criminalità organizzata. La vicenda penale rientrava nel periodo di osservazione rilevante ai fini della domanda. Considerati globalmente la convivenza, lo stretto rapporto familiare, la natura del reato e i benefici indiretti derivanti dalla cittadinanza, il giudizio prognostico ministeriale è stato ritenuto non irragionevole né sproporzionato. La lunga residenza e l’integrazione sociale ed economica sono state ritenute insufficienti, trattandosi di presupposti ordinari o prerequisiti, non di elementi idonei a imporre il rilascio della cittadinanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale è un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; l’Amministrazione deve compiere una valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico, dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 27 Cost.

    principio della personalità della responsabilità penale

    Il principio non impedisce di considerare, nella valutazione amministrativa della domanda di cittadinanza, i precedenti penali di un familiare convivente, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria nei confronti del richiedente.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    divieto di espellere i parenti entro il secondo grado

    La disposizione è richiamata per evidenziare i possibili benefici indiretti che l’acquisto della cittadinanza da parte del richiedente può produrre per i familiari.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari

    La disposizione è richiamata quale ulteriore beneficio indiretto potenzialmente derivante al familiare dalla concessione della cittadinanza.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti; fattispecie criminosa di lieve entità punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni

    Il reato è stato ritenuto idoneo a sorreggere il giudizio prognostico negativo, in ragione del suo allarme sociale e del pregiudizio per la salute pubblica, anche se riferito al fratello convivente.

  • art. 6 l. 91/1992

    condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    Il TAR ha utilizzato tale previsione, relativa all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, come parametro di particolare gravità del reato considerato, ritenendolo a fortiori rilevante anche nella naturalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La residenza legale decennale prevista dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda di cittadinanza per naturalizzazione e non attribuisce al richiedente un diritto alla concessione dello status.
  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo di legittimità estrinseco: adeguatezza dell’istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza sindacato sostitutivo sul merito.
  • Nella valutazione prognostica dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente la cittadinanza possono essere considerati, in presenza di stabile convivenza e stretto legame familiare, i precedenti penali del familiare, poiché il giudizio amministrativo non ha natura sanzionatoria e può riguardare anche il contesto familiare e i rischi indiretti per la comunità nazionale.
  • La concessione della cittadinanza a un familiare in un distinto procedimento non determina un vincolo conformativo né un affidamento tutelabile a favore di altro richiedente, anche quando le situazioni appaiano analoghe; ogni domanda deve essere definita mediante autonoma e attuale ponderazione degli elementi del caso concreto.
  • La gravità e l’attualità, nel periodo di osservazione, di un precedente penale riferito a un familiare convivente possono concorrere a fondare il diniego di cittadinanza quando, valutate unitariamente con il contesto familiare e i possibili benefici indiretti dello status, sorreggano un giudizio prognostico non irragionevole sull’inaffidabilità o sulla non compiuta integrazione del richiedente.
  • La lunga residenza e l’inserimento economico e sociale del richiedente, ove costituiscano presupposti ordinari della permanenza in Italia, non sono di per sé sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza quando l’Amministrazione abbia motivatamente individuato elementi ostativi attinenti all’affidabilità e alla tutela dell’ordine pubblico.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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