Ordinanza n. 3232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In assenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non è stata ritenuta fondata. L’ordinanza cautelare del TAR Lazio è stata quindi confermata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto del Questore di Viterbo di archiviazione per inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivata dalla mancata produzione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cittadina straniera aveva impugnato in primo grado il decreto del Questore di Viterbo che aveva archiviato per inammissibilità la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in attesa di occupazione, per la mancata produzione del contratto di soggiorno. In appello cautelare ha chiesto la riforma dell’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Ha dedotto di avere presentato l’istanza comunicando che, dopo il suo ingresso in Italia, il datore di lavoro era divenuto impossibilitato a procedere all’assunzione e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dell’identità della parte mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in attesa di occupazione, l’assenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato esclude, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa.
- La sopravvenuta impossibilità del datore di lavoro di procedere all’assunzione e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, intervenuta dopo l’ingresso dello straniero in Italia, non rende di per sé fondata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in mancanza di un rapporto di lavoro validamente instaurato.
Come è indicizzato
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