Cassazione Penale, Sentenza n. 16027/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello per omessa valutazione della domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione con precedente sentenza irrevocabile. In primo grado la difesa aveva depositato, unitamente alla sentenza favorevole al ricorrente, l'ordine di carcerazione attestante il passaggio in giudicato antecedente all'udienza; la Corte territoriale non avrebbe quindi valutato la sussistenza della continuazione e avrebbe omesso di decidere sulla questione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla continuazione e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto. Ha inoltre rilevato che la parte civile non ha interesse in questo grado rispetto all'unico motivo proposto, declarando inammissibile la sua richiesta di liquidazione delle spese; nulla sulle spese della parte civile. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
convertito nella L. 18/12/2020, n. 176
La causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione; la norma è citata in relazione alla modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto)
art. 5-duodecies del d.l. 162/2022
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199
Proroga della disciplina sul trattamento dei procedimenti con contraddittorio scritto; citata per motivi processuali relativi alla modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Se la parte deduce la sussistenza del vincolo della continuazione e deposita documenti che dimostrano l'irrevocabilità di una precedente sentenza (es. ordine di carcerazione attestante il passaggio in giudicato), il giudice deve esaminare e decidere espressamente sulla continuazione; l'omessa statuizione su punto decisivo comporta annullamento limitato a tale omissione e rinvio per nuovo giudizio
- La prova dell'irrevocabilità di una sentenza può essere fornita con documentazione processuale (ordine di carcerazione, deposito della sentenza) anche se il certificato del casellario giudiziale non risulta aggiornato; il mancato aggiornamento del casellario non esclude la valutazione della documentazione depositata
- Quando il motivo di ricorso incide esclusivamente su profili che non hanno impatto sulla posizione della parte civile nel presente grado, le richieste della parte civile (es. liquidazione spese) possono essere dichiarate prive di interesse o inammissibili
- L'annullamento per carenza motivazionale o omissione deve essere circoscritto alla parte della decisione viziata; le altre statuizioni rimangono efficaci salvo diverse decisioni a seguito del nuovo giudizio
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