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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 08/10/2025), a mezzo del quale la Prefettura di Torino, Sportello Unico per l’immigrazione ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare a favore dell’attuale ricorrente, presentata nell’interesse di -ricorrente- in data -OMISSIS-; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione;

Giustizia amministrativa202503501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, deducendo l’illegittimità della qualificazione del proprio precedente penale come automaticamente ostativo. L’Amministrazione aveva fondato il rigetto su una condanna per lesioni personali e porto abusivo di armi, ritenendo che tale precedente impedisse in via automatica l’accoglimento dell’istanza. Il ricorrente ha documentato che si trattava di una sola condanna per i reati di lesioni personali, ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p., e di porto abusivo di armi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110/1975. Ha inoltre evidenziato che la contestazione riguardava la detenzione di un coltello a serramanico e non la detenzione o il porto in pubblico di più armi comuni da sparo. Il motivo accolto in sede cautelare riguarda il travisamento delle risultanze dell’istruttoria e l’erronea applicazione dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d), d.l. 34/2020: i reati non rientravano tra quelli automaticamente ostativi e l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una concreta valutazione della pericolosità del richiedente per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che i reati oggetto della condanna non rientrassero tra le fattispecie automaticamente ostative previste dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 34/2020. In particolare, ha escluso che la detenzione di un coltello a serramanico integrasse la fattispecie richiamata dall’art. 380, comma 2, lett. g), c.p.p., relativa alla detenzione e al porto in pubblico di più armi comuni da sparo. Ne consegueva che il precedente penale non poteva determinare automaticamente il rigetto dell’istanza: l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. 34/2020, valutazione che non era stata effettuata. Il fumus boni iuris è stato quindi ravvisato nel travisamento dell’istruttoria. Il periculum in mora è stato individuato nel grave e irreparabile pregiudizio alla capacità del ricorrente di percepire un reddito e di soddisfare i bisogni fondamentali propri e della famiglia. Il giudice ha sospeso gli effetti esecutivi del diniego ai fini del riesame dell’istanza, fissando l’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    La condanna per reati non compresi nell’elenco delle fattispecie automaticamente ostative non consente il rigetto automatico dell’istanza di emersione; impone invece una valutazione concreta della pericolosità del richiedente per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  • artt. 582 e 585 c.p.

    Reati oggetto della condanna penale del ricorrente, ritenuti non compresi tra le fattispecie automaticamente ostative indicate dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 34/2020.

  • art. 4 legge 18/04/1975 n. 110

    Norma relativa al reato di porto abusivo di armi contestato al ricorrente; la concreta contestazione riguardava la detenzione di un coltello a serramanico.

  • art. 380, comma 2, lett. g), c.p.p.

    La disposizione, per quanto rilevante nella controversia, riguarda la detenzione e il porto in pubblico di più armi comuni da sparo; non è stata ritenuta applicabile alla detenzione di un coltello a serramanico.

  • art. 55 c.p.a.

    Fondamento processuale della domanda cautelare, accolta mediante sospensione degli effetti esecutivi del diniego ai fini del riesame.

Massime di principio

  • Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, un precedente penale è automaticamente ostativo soltanto se il reato rientra nelle fattispecie tassativamente individuate dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 34/2020; l’Amministrazione non può estendere analogicamente tali ipotesi sulla base di una qualificazione astratta del reato.
  • Quando il precedente penale non rientra tra le fattispecie automaticamente ostative, l’Amministrazione deve procedere a una valutazione concreta della pericolosità del richiedente per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. 34/2020.
  • La qualificazione del fatto penale rilevante ai fini dell’emersione deve essere effettuata sulla base della concreta contestazione e delle risultanze dell’istruttoria: la detenzione di un coltello a serramanico non equivale alla detenzione o al porto in pubblico di più armi comuni da sparo previsto dall’art. 380, comma 2, lett. g), c.p.p.
  • In sede cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile può essere ravvisato nel diniego dell’emersione quando esso comprometta la possibilità del richiedente di percepire un reddito e di soddisfare i bisogni fondamentali propri e della famiglia; in tal caso può essere disposta la sospensione del diniego ai soli fini del riesame amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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