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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEG, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società, a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello proposto in nome della società, rilevando da un lato che il soggetto che aveva proposto l'impugnazione non risultava munito di una qualificazione societaria o di un interesse ad agire, dall'altro che l'appello era tardivo e che, a fronte dell'impedimento dedotto (sequestro del fascicolo), non era stata indicata la data di cessazione dell'impedimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la CTR escluso la legittimazione ad agire; (2) violazione dell'art. 153 c.p.c. per non avere la CTR considerato il diritto alla rimessione in termini in ragione del sequestro del fascicolo processuale, impedimento oggettivo alla tempestiva proposizione dell'appello.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo infondato. Ha osservato che la tardività dell'appello era pacifica e che la CTR non aveva affatto ignorato la possibile rimessione in termini, ma aveva rilevato la mancanza di prova sul momento di restituzione della documentazione sequestrata, prova necessaria per verificare se l'impugnazione fosse stata proposta entro un termine ragionevole dal venir meno dell'impedimento. Ha quindi affermato che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare tale circostanza e che, in assenza di detta prova e perfino di deduzioni specifiche in cassazione, la censura era priva di fondamento. Il rigetto del secondo motivo ha reso inammissibile per difetto di interesse il primo motivo, relativo alla legittimazione ad agire. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire richiede un concreto interesse ad agire; la sua esclusione rende inammissibile la censura che presupponga la valida proposizione dell'impugnazione da parte del soggetto privo di tale posizione.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone la dimostrazione dell'impedimento oggettivo e del collegamento tra la cessazione dell'impedimento e la tempestiva attivazione della parte; non può essere riconosciuta in presenza di inerzia non adeguatamente giustificata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio secondo il rito previsto per la trattazione accelerata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    La disposizione ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo il raddoppio del contributo unificato nei casi stabiliti.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: il rigetto di una sola censura può rendere inammissibile l'altra per difetto di interesse.
  • La parte che invoca la rimessione in termini per un impedimento oggettivo deve provare non solo l'esistenza dell'impedimento, ma anche il momento della sua cessazione, così da consentire al giudice di verificare se l'atto sia stato compiuto entro un termine ragionevole.
  • La rimessione in termini non può essere riconosciuta se la parte resta inerte senza fornire la prova delle circostanze che avrebbero reso impossibile l'esercizio tempestivo del diritto di difesa.
  • Se la tardività dell'impugnazione è pacifica, la relativa giustificazione deve essere supportata da allegazioni e prova puntuali; in mancanza, la censura è infondata.
  • Il rigetto del ricorso comporta, nei casi previsti, la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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