Cassazione Civile, Ordinanza n. 37317/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte dei contribuenti, di un avviso di liquidazione poi annullato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza favorevole ai contribuenti. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione. Dopo la proposizione del ricorso, l'Ufficio ha però annullato in via di autotutela il medesimo atto impositivo, richiamando il sopravvenuto art. 1, comma 87, lett. a, della L. n. 207 del 2017 e la sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2020, che ha qualificato la novella come norma di interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. L'Avvocatura dello Stato ha quindi dichiarato la rinuncia al ricorso e l'ha notificata alle controparti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta dopo l'adozione dell'atto impugnato. La decisione richiama il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche senza accettazione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, facendo venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 87, lett. a, L. n. 207 del 2017
richiamato come sopravvenienza normativa che ha inciso sulla materia dell'avviso di liquidazione e ha reso coerente l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato
art. 20, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
la sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2020 viene richiamata perché ha qualificato la novella come norma di interpretazione autentica di questa disposizione
sentenza Corte costituzionale n. 158 del 2020
richiamata per affermare la natura di interpretazione autentica della modifica normativa sull'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986
Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020
utilizzata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche senza accettazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio anche in assenza di accettazione della controparte e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente estinzione del giudizio se interviene rinuncia al ricorso.
- Le spese possono essere compensate integralmente se la definizione del giudizio è influenzata da un'evoluzione normativa e giurisprudenziale sopravvenuta rispetto all'atto impugnato.
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