Cassazione Penale, Sentenza n. 4977/2022 del 11/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di un immobile realizzato senza permesso di costruire in area vincolata paesaggisticamente. Il ricorrente deduceva l'insussistenza del periculum in mora: contestava l'automatismo tra violazione di norme urbanistiche e pericolo per il bene paesaggistico, chiedeva che venisse valutato un "quid pluris" probatorio; sosteneva che i lavori fossero stati sospesi dall'Amministrazione (provvedimento di sospensione e di demolizione) e pertanto la permanenza del reato fosse venuta meno; inoltre rilevava che la sua nomina a custode del bene avrebbe reso inutile la misura ablativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le opere erano in corso di ultimazione senza permesso in zona paesaggisticamente vincolata e che, ai fini cautelari, la mera equiparazione tra opere ultimate e opere la cui realizzazione sarebbe stata interrotta dal sequestro non regge. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la prosecuzione dei lavori rende legittimo il sequestro preventivo dell'immobile e dell'area per impedire l'aggravamento delle conseguenze illecite. Ha inoltre osservato che l'accertamento circa l'ottemperanza all'ordine di sospensione è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se motivato. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), artt. 44, 83 e ss., 64-71
Le disposizioni sull'edilizia sono richiamate per qualificare l'abuso edilizio (realizzazione di opere senza permesso di costruire) e giustificare misure cautelari volte a impedire la prosecuzione dei lavori abusivi.
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Richiamato per il vincolo paesaggistico dell'area; la presenza di vincolo paesaggistico rafforza la tutela e giustifica la misura cautelare per evitare danni al bene paesaggistico.
Art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese processuali e obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di un manufatto edilizio può essere legittimamente disposto e mantenuto quando i lavori di costruzione sono in corso e privi di titolo: la necessità di impedire la prosecuzione dei lavori costituisce periculum in mora sufficiente.
- La cessazione della "permanenza" del reato edilizio si verifica solo con l'ultimazione dei lavori (comprese le rifiniture) o con la dimostrazione oggettiva e univoca della desistenza definitiva dai lavori; l'ordine di sospensione amministrativo può incidere su tale valutazione ma la sua effettiva ottemperanza è fatto da accertare dal giudice di merito.
- Non è ammesso un automatismo che leghi ogni violazione urbanistica a un pericolo paesaggistico: il giudice deve motivare la sussistenza del periculum in mora, ma la prosecuzione di lavori abusivi in area vincolata costituisce di per sé elemento decisivo.
- La nomina del custode dell'immobile non esclude automaticamente la necessità del sequestro preventivo: ciò dipende dalla valutazione concreta del rischio di prosecuzione o aggravamento del danno, riservata al giudice di merito.
- Le questioni di fatto (per esempio se i lavori siano effettivamente interrotti per ottemperanza ad un ordine amministrativo) sono riservate al giudice di merito e non sono facilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è congrua.
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