Regolamento (UE) 2017/1164
Regolamento (UE) 2017/1164 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo nel regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base dei pareri EFSA e delle consultazioni con i partner commerciali. In alcuni casi i limiti vengono ridotti per ragioni di tutela dei consumatori, in altri vengono mantenuti, aumentati o fissati al limite di determinazione analitica. Il testo introduce inoltre regole transitorie per i prodotti ottenuti prima del 21 gennaio 2018 e prevede riesami futuri di taluni LMR entro termini determinati.
Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo negli alimenti e mangimi di origine vegetale e animale, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera agroalimentare, agli Stati membri e alle autorità di controllo in relazione ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui delle sostanze attive acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo. Riguarda sia i prodotti dell’Unione sia quelli importati, con effetti anche sulle tolleranze all’importazione e sui casi in cui non esistano autorizzazioni d’uso o CXL. Sono previste esclusioni/discipline specifiche per i prodotti ottenuti prima del 21 gennaio 2018, per i quali continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento, salvo alcune eccezioni espressamente indicate.
Modifica dei livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per tre sostanze attive: acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo. La modifica si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sulle valutazioni dei rischi per i consumatori e sulle consultazioni effettuate con i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia che, per alcune combinazioni sostanza/prodotto, l’EFSA ha rilevato un rischio per i consumatori e ha quindi raccomandato di ridurre i LMR; in altri casi ha suggerito di mantenerli, aumentarli o fissarli al limite di determinazione analitica. Il regolamento recepisce tali esiti, perseguendo l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e, al contempo, di assicurare condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti.
Ambito normativo e fonti richiamate
Il provvedimento modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 49, paragrafo 2, nonché dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), richiamato per i casi in cui non siano autorizzati usi specifici e manchino tolleranze all’importazione o CXL. Le modifiche sono considerate conformi ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Acrinatrina
Per l’acrinatrina l’EFSA aveva già riesaminato gli LMR vigenti e proposto una modifica della definizione del residuo. Ha individuato un rischio per i consumatori per banane, meloni, peperoni, cocomeri/անգurie, pesche e albicocche; per tali prodotti il regolamento riduce i limiti, riportandoli al valore di 0,01 mg/kg. Per altri prodotti i limiti sono mantenuti o adeguati, e per alcune categorie l’assenza di dati richiede ulteriori valutazioni da parte dei gestori del rischio.
In particolare, per alcuni prodotti vegetali e per tutti i prodotti di origine animale gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione, mentre per altri prodotti sono indicati valori specifici nell’allegato II. La definizione di residuo per l’acrinatrina viene inoltre precisata come "acrinatrina e relativo enantiomero", con indicazione della natura liposolubile.
Metalaxil
Per il metalaxil l’EFSA ha raccomandato una revisione ampia dei limiti, con riduzioni per numerose categorie di ortaggi, semi oleaginosi, cereali e prodotti di origine animale. La Commissione recepisce tali orientamenti e sostituisce le colonne dell’allegato II relative al metalaxil, introducendo una nuova disciplina che comprende anche il metalaxil-M.
Per diversi prodotti l’EFSA ha rilevato dati mancanti; in tali casi gli LMR vengono mantenuti al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione. Per alcune combinazioni, soprattutto quando l’uso non è autorizzato e mancano tolleranze o CXL, i limiti sono fissati al limite di determinazione. L’allegato precisa inoltre che la definizione del residuo comprende la somma di metalaxil, dei suoi isomeri e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,6-dimetilanilina, espressa in metalaxil.
Tiabendazolo
Per il tiabendazolo l’EFSA ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione a manghi e funghi coltivati, con conseguente riduzione dei relativi LMR. Sono inoltre ridotti i limiti per mele, pere, patate, cicoria Witloof/cicoria belga e alcuni prodotti di origine animale; per altre categorie i limiti vengono mantenuti o aumentati. Anche in questo caso, per numerosi prodotti l’EFSA ha segnalato mancanza di informazioni, imponendo un riesame entro due anni o il mantenimento del livello vigente in attesa dei dati.
La definizione del residuo è articolata: per i prodotti di origine vegetale, con esclusione del latte e del miele, comprende tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo; per il latte include anche il relativo coniugato sulfatico. L’allegato contempla inoltre casi di LMR fissati al limite di determinazione analitica.
Regole transitorie e decorrenza
Per evitare effetti retroattivi sui prodotti già immessi o ottenuti, il regolamento prevede una disciplina transitoria. La versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 21 gennaio 2018, ma con eccezioni importanti: per metalaxil su tutti i prodotti, per acrinatrina su alcuni prodotti specificamente individuati, e per tiabendazolo su manghi e funghi coltivati, si applicano da subito i nuovi valori più restrittivi.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 gennaio 2018. Ciò consente un periodo di adeguamento per Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare prima della piena operatività dei nuovi LMR.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori italiani della produzione, importazione, trasformazione e distribuzione alimentare, il regolamento comporta la necessità di verificare i nuovi limiti applicabili alle singole matrici, con particolare attenzione ai prodotti per i quali i LMR sono stati abbassati o portati al limite di determinazione. Assume rilievo anche la gestione documentale dei prodotti già ottenuti prima del 21 gennaio 2018, nonché il monitoraggio dei futuri riesami previsti dalla Commissione sulla base di nuove informazioni tecniche o analitiche.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. L’allegato sostituisce integralmente le colonne relative a metalaxil e tiabendazolo nell’allegato II e aggiunge la colonna relativa all’acrinatrina; nell’allegato III le colonne relative alle tre sostanze sono soppresse.
Nuovi LMR per acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo
L’allegato fissa o aggiorna i LMR per numerosi prodotti vegetali e animali. Per acrinatrina sono abbassati, tra gli altri, i limiti per banane, meloni, peperoni, cocomeri/անգurie, pesche e albicocche al livello di 0,01 mg/kg, mentre per alcuni prodotti sono mantenuti o fissati limiti diversi, inclusi limiti specifici per taluni prodotti di origine animale. Per metalaxil e tiabendazolo sono rivisti i limiti per frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e altre categorie, con numerosi limiti fissati al limite inferiore di determinazione analitica (*1 o *2).
Residui e definizione del residuo
L’allegato precisa che, per metalaxil, la definizione del residuo è diversa per alcuni gruppi di prodotti e comprende la somma di metalaxil e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,6-dimetilanilina, espressa in metalaxil. Per tiabendazolo la definizione del residuo varia a seconda del gruppo di prodotti e include tiabendazolo, 5-idrossitiabendazolo e, per il latte, anche il relativo coniugato sulfatico. Per acrinatrina è indicata la forma "acrinatrina e relativo enantiomero" e la natura liposolubile (F).
Limiti di determinazione e LMR provvisori
Per diversi prodotti, in assenza di dati sufficienti o quando l’uso non è autorizzato e mancano tolleranze all’importazione o CXL, i LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o al limite di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le spezie (frutta) è previsto un LMR provvisorio, valido fino al 1° luglio 2021, dopo il quale il valore diventa 0,05 mg/kg salvo modifica successiva.
Riesame futuro dei LMR e termini di presentazione dei dati
Per varie combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA ha rilevato dati mancanti (sperimentazioni sui residui, metabolismo, stabilità in magazzinaggio, metodi di analisi o entità dei residui del metabolita benzimidazolo). La Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 1° luglio 2019; in mancanza di tali dati, considererà l’assenza delle informazioni. Taluni LMR saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento; per le spezie (frutta) il riesame è previsto entro quattro anni.
Disposizioni transitorie per i prodotti già ottenuti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 21 gennaio 2018, con eccezioni specifiche: per metalaxil in e su tutti i prodotti; per acrinatrina in e su tutti i prodotti salvo banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche; per tiabendazolo in e su tutti i prodotti salvo manghi e funghi coltivati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 gennaio 2018. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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