Sentenza n. 651/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio serbato sulle reiterate richieste della ricorrente di comunicazione della procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 relativa al progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 110,03 MWp e di tutte le attinenti opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR), in località “Fontanazzi”, “Tremola”, “La Piccola” e “Pantana”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che l’Assessorato resistente aveva superato l’inerzia procedimentale oggetto del giudizio. Le spese di lite sono state compensate. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Atto impugnato: silenzio serbato sulle richieste di comunicazione della procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico e le relative opere di connessione alla rete elettrica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso contro l’inerzia dell’amministrazione regionale sulle reiterate richieste di comunicazione della procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, relativa alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 110,03 MWp nel territorio del Comune di Melilli, nonché delle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. L’Assessorato regionale si è costituito con una memoria di mera forma. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché l’amministrazione aveva superato l’inerzia procedimentale denunciata, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La domanda contro il silenzio dell’amministrazione è stata proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a.; il superamento dell’inerzia determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio è stato attivato ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; una volta cessata l’inerzia procedimentale, il ricorso diviene improcedibile.
art. 12 d.lgs. n. 387/2003
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di autorizzazione unica relativa all’impianto fotovoltaico.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il sopravvenuto superamento dell’inerzia procedimentale fa venir meno l’interesse attuale alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere richiesta dalla stessa parte ricorrente quando l’amministrazione abbia adottato, nelle more del giudizio, una condotta idonea a superare l’inerzia contestata.
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