Sentenza n. 877/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento 1. - del verbale della commissione esaminatrice n. -OMISSIS- del 04.11.2025, richiamato nel D.R. n. -OMISSIS- con cui è stato attestato il mancato superamento dell’esame di passaggio al IV anno di corso del Dott. -OMISSIS-, con l’indicazione nella sezione “Voto” della dicitura “Non ammesso”; 2. – del decreto Rettorale (D.R.) n. -OMISSIS- del 25.11.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata disposta la risoluzione del contratto di formazione specialistica del ricorrente e la sua conseguente esclusione e decadenza dalla Scuola di Specializzazione in -OMISSIS- a decorrere dal 4 novembre 2025; 3. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluse le eventuali schede di valutazione individuali e le deliberazioni della Scuola e del Consiglio della Scuola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non ammissione al quarto anno e decreto rettorale di risoluzione del contratto di formazione specialistica, esclusione e decadenza dalla Scuola di specializzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (medico specializzando)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice che, al termine dell'esame di passaggio al quarto anno, riportava soltanto la dicitura "Non ammesso", nonché il successivo decreto rettorale con cui era stata disposta la risoluzione del contratto di formazione specialistica e la decadenza dalla Scuola. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione del giudizio negativo, rilevando che nel verbale non erano indicate le domande sottoposte, non risultavano verbalizzati criteri o parametri di valutazione e non erano stati definiti i pesi da attribuire ai singoli elementi di giudizio; la contraddittorietà del giudizio di non ammissione rispetto agli esiti favorevoli dei precedenti anni di corso; nonché una condotta persecutoria e discriminatoria nei suoi confronti. L'Amministrazione ha tentato di giustificare il giudizio attraverso una relazione difensiva e documenti relativi al complessivo percorso accademico e professionale del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il dirimente difetto di motivazione. Il verbale si limitava alla dicitura "Non ammesso" e non indicava né le domande sottoposte al candidato, né le ragioni del giudizio negativo, né criteri o parametri di valutazione conoscibili. La relazione difensiva dell'Amministrazione e i relativi allegati non potevano integrare tale carenza, costituendo un'inammissibile motivazione postuma; neppure le criticità riferite al precedente percorso accademico e professionale potevano sostituire la motivazione dell'esame impugnato. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti perché dall'esame degli stessi il ricorrente non avrebbe ottenuto ulteriore utilità. Sono stati annullati gli atti nei limiti del vizio motivazionale, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione all'esito della rinnovazione dell'esame sostenuto il 4 novembre 2025, previa riconvocazione della commissione in diversa composizione. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico solidale delle amministrazioni resistenti nei limiti effettivamente versati.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio negativo di una commissione esaminatrice deve essere motivato in modo tale da rendere conoscibili le ragioni della non ammissione, mediante l'indicazione degli elementi valutativi rilevanti e dei criteri o parametri applicati; la mera dicitura "Non ammesso" non è sufficiente.
- La motivazione dell'atto amministrativo non può essere integrata per la prima volta in giudizio mediante relazioni difensive o documenti successivi, quando l'atto originario non esponga le ragioni della decisione.
- La rinnovazione di una prova selettiva o di passaggio deve essere affidata a una commissione in diversa composizione quando il provvedimento originario è annullato per carenza di motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione all'esito della riedizione della valutazione.
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