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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25846/2026 del 26/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi relativi all’imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo per il 2011 e il 2012 e la cartella di pagamento collegata all’avviso per il 2011. Gli avvisi originari, rispettivamente di euro 11.716,99 e di euro 11.980, furono sostituiti da avvisi di euro 8.840,59 e di euro 9.003,56; la cartella ammontava a euro 9.203,49. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 426/2021 depositata il 16 aprile 2021, aveva respinto l’appello, confermando il rigetto del ricorso. In Cassazione la società ha formulato tre motivi: (1) violazione delle norme costituzionali, statali e regionali indicate e dell’art. 1965 c.c., perché la CTR aveva escluso che la definizione agevolata del canone concessorio ai sensi dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147/2013 riducesse proporzionalmente la base imponibile dell’imposta regionale; (2) violazione delle norme costituzionali, dell’Unione europea e della legislazione statale e regionale richiamate, sostenendo che l’aliquota fissa del 15% del canone per le concessioni demaniali violasse proporzionalità e progressività e prospettando l’illegittimità costituzionale della disciplina; (3) violazione degli artt. 20 e 71 del d.lgs. n. 82/2005, contestando la validità della notifica via PEC della cartella priva di firma digitale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: poiché l’imposta regionale, secondo la disciplina toscana applicabile, è commisurata al 15% del canone statale, la riduzione del canone risultante dalla definizione agevolata, una volta liquidata e pagata nel termine di legge, ridetermina il canone dovuto anche ai fini della base imponibile dell’imposta. La CTR aveva quindi errato nel negare che l’imposta dovesse essere calcolata sul canone effettivamente versato in misura ridotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui chiedeva alla Cassazione di esaminare direttamente una questione di legittimità costituzionale: la relativa iniziativa spetta al giudice, mentre la parte può soltanto sollecitarla. Esaminata come sollecitazione, la questione non è stata accolta: la disciplina differenzia l’aliquota in relazione al tipo di concessione e l’utilità economica derivante dall’uso esclusivo del bene demaniale costituisce indice di capacità contributiva. Il terzo motivo è stato rigettato: la notifica via PEC della cartella non richiede la firma digitale dell’atto, essendo sufficiente la sua riferibilità all’organo emittente assicurata dal sistema PEC, salvo specifiche e concrete contestazioni, non formulate nel caso. La sentenza è stata cassata in relazione al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 legge Regione Toscana n. 85/1995

    “l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per cento del canone statale di concessione”.

    La base imponibile dell’imposta regionale è ancorata al canone statale di concessione; quando il canone è rideterminato in misura ridotta per effetto della definizione agevolata e l’importo ridotto viene pagato nei termini, l’imposta va commisurata al canone effettivamente versato.

  • art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147/2013

    In definitiva, la liquidazione, seguita dal pagamento nel termine di legge, dell’importo ridotto ex lege rappresenta a ogni effetto rideterminazione del canone dovuto per le annualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dal canone concessorio e, quindi, ad esso si aggancia.

    La definizione agevolata che riduce il canone, se perfezionata con il pagamento tempestivo dell’importo ridotto, ridetermina il canone dovuto anche per il calcolo dell’imposta regionale commisurata a tale canone.

  • art. 23 Cost.

    La normativa regionale ha regolamentato il tributo nel pieno rispetto “dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario (mancanza di misure agevolative che rilevino fattori di concorrenza dannosa, proporzionalità, non discriminazione) e dei criteri di riparto e dei principi previsti dagli artt. 23 e 53 della costituzione”.

    La Corte reputa la disciplina regionale conforme ai criteri e ai principi costituzionali richiamati, nel quadro della regolamentazione del tributo sulle concessioni demaniali.

  • art. 53 Cost.

    In particolare, la determinazione del canone trova “giustificazione nella diversa attitudine dei beni pubblici a produrre reddito per i concessionari”, che certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati ad attività commerciali piuttosto che a destinazioni che ne implichino il mero godimento, senza un attivo sfruttamento economico.

    La capacità contributiva può essere individuata nell’utilità economica ottenuta dal concessionario attraverso l’uso del bene demaniale; la diversa attitudine delle concessioni a produrre reddito giustifica la disciplina impositiva e la differenziazione correlata.

  • art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87

    Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, giacché è riservata al giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), mentre identico potere di iniziativa non spetta alle parti, le quali possono solo presentare deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale ed eventualmente limitarsi a sollecitare motivatamente il giudice a sollevare la questione di costituzionalità.

    La parte non può far valere in Cassazione, come autonomo motivo di impugnazione, la sola prospettazione di una questione di legittimità costituzionale: può sollecitare motivatamente il giudice, cui compete la decisione sulla rimessione alla Corte costituzionale.

  • art. 20 d.lgs. n. 82/2005

    Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto secondo cui è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC, senza necessità che l’atto notificato sia sottoscritto con firma digitale, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.

    La notifica via PEC della cartella è valida anche senza firma digitale, poiché il protocollo PEC consente di riferire l’atto all’organo emittente, salvo specifiche e concrete contestazioni del destinatario.

  • art. 71 d.lgs. n. 82/2005

    Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto secondo cui è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC, senza necessità che l’atto notificato sia sottoscritto con firma digitale, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.

    La Corte esclude che la disciplina richiamata imponga la firma digitale sulla cartella notificata via PEC; la provenienza è assicurata dal sistema di trasmissione, a meno che il destinatario alleghi contestazioni specifiche e concrete.

Massime di principio

  • Quando un’imposta regionale è commisurata al canone concessorio, la definizione agevolata che riduce il canone ridetermina la base imponibile dell’imposta se l’importo ridotto è liquidato e pagato nel termine previsto dalla legge.
  • La parte non può proporre in Cassazione un motivo diretto esclusivamente a ottenere una pronuncia sulla legittimità costituzionale di una norma, né censurare come autonomo vizio l’esercizio del potere del giudice di sollevare o meno la questione; può motivatamente sollecitare il giudice a rimetterla alla Corte costituzionale.
  • La capacità contributiva relativa all’imposizione sulle concessioni demaniali può essere individuata nell’utilità economica derivante dall’uso del bene pubblico, tenendo conto della diversa attitudine delle concessioni a produrre reddito.
  • La cartella di pagamento notificata tramite PEC non necessita della firma digitale: la trasmissione PEC è idonea ad assicurarne la riferibilità all’organo emittente, salvo che il destinatario formuli contestazioni specifiche e concrete.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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