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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4865/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene accessorie per reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale, nonché per responsabilità per operazioni dolose (amministratore di fatto). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazioni di legge: duplicazione delle somme oggetto di distrazione nelle tabelle della Guardia di Finanza; insufficiente prova del ruolo di "amministratore di fatto" dopo la sostituzione formale dell'amministratore; mancanza di individuazione dei conti che avrebbero generato passività; uso di presunzioni tributarie e valenza probatoria indebita; rifiuto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nonostante la difesa avesse depositato estratti conto rilevanti; carenza di motivazione nella quantificazione delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame in ordine alla valutazione del compendio probatorio relativo al ruolo di amministratore di fatto e alla rilevanza delle movimentazioni bancarie; ha rilevato apoditticità e lacunosità della motivazione delle corti territoriali, l'insufficienza delle prove a carico in assenza di chiara individuazione dei conti che avrebbero generato passività e l'inadeguata valutazione delle dichiarazioni spontanee e delle deduzioni difensive; ha altresì dichiarato assorbiti gli altri motivi (fra cui quelli relativi alla bancarotta documentale e alla durata delle pene accessorie) e ha disposto il riesame in conformità dei principi esposti.

Norme richiamate

  • Codice penale

    richiamato per la concorrenza di persone nel reato; utilizzato nella contestazione delle varie fattispecie di bancarotta in concorso

  • Regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare)

    art. 216, art. 219 comma 2 n.2, art. 223 comma 2 n.2, art. 216 ultimo comma

    norme centrali per le fattispecie di bancarotta (distrazione, bancarotta documentale, bancarotta per effetto di operazioni dolose) e per la determinazione delle pene accessorie; la Corte ha richiamato la necessità di provare nesso causale e ruolo concreto dell'imputato

  • Codice civile

    richiamati dalla difesa in relazione ai limiti della rappresentanza e alla datazione dei poteri, ma la Corte ha sottolineato che la mera procura non è sufficiente a provare l'amministrazione di fatto senza ulteriori indici

  • Codice di procedura penale

    art. 173 disp. att., art. 189, art. 192, art. 210, art. 522, art. 606, art. 649

    disposizioni processuali citate relative ai limiti di impugnazione, all'atipicità dei mezzi di prova e all'uso delle dichiarazioni spontanee, alle formalità del processo e ai vizi rilevati; la Corte ha fatto applicazione dei principi probatori e delle garanzie difensive, richiedendo la rinnovazione istruttoria ove necessaria

  • Decreto legislativo n. 74/2000 (reati tributari)

    richiamato in relazione alla contestazione di omissioni dichiarative e occultamento di scritture contabili; la Corte ha chiarito che le presunzioni tributarie possono avere valore indiziario ma non possono costituire prova unica della bancarotta 'tributaria', e che va comunque accertato il ruolo concreto dell'imputato

Massime di principio

  • Per riconoscere il ruolo di "amministratore di fatto" è necessaria prova di un inserimento organico e di funzioni direttive concrete in settori gestionali dell'azienda; la sola procura o la movimentazione di conti non bastano senza ulteriori indici significativi
  • Le tabelle e i riassunti contabili (es. tavole della Guardia di Finanza) che duplicano flussi in entrata e uscita possono essere insufficienti se non è dimostrata in modo preciso l'autonomia delle somme distratte; occorre individuare i singoli conti che hanno effettivamente generato passività
  • Le presunzioni tributarie e gli accertamenti fiscali possono costituire indizi utili nel processo penale, ma non possono da soli fondare una condanna per bancarotta: servono elementi di riscontro che colleghino materialmente e psicologicamente la condotta al dissesto
  • Quando la difesa deposita documentazione (per es. estratti conto) idonea ad incidere sulla ricostruzione dei fatti, il giudice deve valutare l'opportunità di rinnovare l'istruttoria se tale mezzo probatorio può influire sulla decisione; il mancato approfondimento può determinare annullamento
  • Le dichiarazioni spontanee dell'imputato possono avere valore probatorio sia a carico sia a favore, ma il giudice deve valutare coerentemente il loro contenuto e chiedere chiarimenti se sono oscure; non possono essere ignorate se non incompatibili con altri elementi processuali
  • La sentenza di condanna deve escludere, con motivazione adeguata, ricostruzioni alternative sostenibili dai dati processuali; la presenza di dubbi ragionevoli deve indurre alla valutazione critica degli indizi e alla possibile esclusione della colpevolezza

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