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Ordinanza

Ordinanza n. 939/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6662/2025, resa tra le parti, con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso R.G. n. 8754/2025.

Giustizia amministrativa202601539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il rigetto della domanda di emersione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso contro il rigetto di una domanda di emersione presentata il 5 agosto 2020. Il rigetto amministrativo era motivato dall’assenza di una prova concreta dell’instaurazione del rapporto di lavoro con l’originaria datrice di lavoro, deceduta il 23 gennaio 2021. La questione cautelare riguardava, in particolare, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato, nella sostanza, il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Il Collegio ha ritenuto non consentito il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nell’ipotesi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, poiché tale possibilità non è prevista dalla disciplina dell’emersione del 2020. La disciplina è eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria e deve quindi essere applicata restrittivamente, nei casi e nei termini espressamente contemplati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha deciso l’impugnazione respingendola.

Massime di principio

  • La disciplina dell’emersione del lavoro irregolare introdotta nel 2020, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dell’immigrazione, è soggetta a interpretazione e applicazione restrittive, limitate ai casi e ai termini espressamente previsti.
  • Nell’ambito della disciplina dell’emersione del 2020 non è consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, se tale possibilità non è contemplata dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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