Sentenza n. 4481/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pozzuoli n. 181 del 2.12.2022, notificata in data 5.12.22, avente a oggetto: “Rimozione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti nonché messa in sicurezza del sito e ripristino dello stato dei luoghi in via Monteruscello snc in Pozzuoli” e di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di rimozione, smaltimento e/o recupero di rifiuti, messa in sicurezza del sito e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con un unico motivo articolato, deducendo l'incompetenza o comunque l'illegittimo esercizio del potere extra ordinem del Sindaco, in quanto l'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 prevede uno specifico potere per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Ha inoltre denunciato la perplessità dell'atto, che richiamava sia l'art. 192 del Codice dell'ambiente sia gli artt. 50 e 54 TUEL, senza chiarire il fondamento del potere esercitato; l'assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, non essendo stato accertato un pericolo grave e imminente non fronteggiabile con strumenti ordinari; l'omesso accertamento del responsabile dell'abbandono o dell'inquinamento; l'erronea qualificazione dei materiali rinvenuti come rifiuti, trattandosi secondo il ricorrente di materiali acquistati per fini commerciali; l'erronea considerazione degli inerti rinvenuti sul camion, che l'impresa avrebbe potuto trasportare in quanto iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali; il difetto di istruttoria sulla collocazione, misurazione e quantificazione dei circa 15.000 mc di rifiuti; la preesistenza dei rifiuti rispetto alla disponibilità dell'area da parte del ricorrente e l'assenza di dolo o colpa; la sproporzione dell'ordine di bonifica dell'intera area; l'illegittimo recepimento degli accertamenti della Guardia di finanza senza autonoma istruttoria e contraddittorio; nonché l'impossibilità materiale di adempiere, dato il sequestro preventivo dell'area.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'atto, alla luce del suo contenuto complessivo, come ordinanza contingibile e urgente, nonostante i plurimi riferimenti normativi agli artt. 192 e 242 ss. d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 54 TUEL. Ha ritenuto che la previsione del rimedio tipico dell'art. 192 non escluda, quando ricorrano i relativi presupposti, l'uso del potere extra ordinem per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, l'incolumità e l'ambiente. In tale contesto, le misure di messa in sicurezza d'emergenza possono essere adottate anche senza la preventiva individuazione del responsabile dell'inquinamento, poiché tale accertamento potrebbe essere incompatibile con l'urgenza. Il pericolo obiettivo risultava confermato dagli accertamenti della Guardia di finanza e dalle stesse deduzioni del ricorrente, che aveva affermato la presenza dei rifiuti già prima dell'acquisizione della disponibilità dell'area. La quantità e le modalità di deposito dei materiali alla rinfusa e senza protezione della matrice suolo giustificavano l'urgenza e rendevano non sproporzionata la misura. È stata respinta anche la censura sul contraddittorio: l’art. 192, comma 3, non era applicabile alla fattispecie e l’urgenza giustificava l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il sequestro preventivo dell’area non incideva sulla legittimità dell’ordinanza, ma poteva rilevare soltanto sulle modalità e sui tempi dell’esecuzione, eventualmente rendendo necessario il dissequestro. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune e del Sindaco.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
adottare gli opportuni provvedimenti atti a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica e alla pubblica e privata incolumità
La disposizione è stata individuata quale base del potere contingibile e urgente esercitato dal Sindaco quale ufficiale di governo.
art. 50 d.lgs. 267/2000
È richiamato tra i possibili fondamenti del potere sindacale di ordinanza a tutela dell'igiene e della salute pubblica, ma il TAR ha qualificato concretamente l'atto soprattutto alla luce del potere extra ordinem.
art. 192 d.lgs. 152/2006
Il potere tipico di rimozione dei rifiuti abbandonati non esclude il ricorso al potere contingibile e urgente quando ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute, dell'incolumità pubblica o dell'ambiente; nel caso concreto il comma 3 non è stato ritenuto applicabile.
artt. 242 ss. d.lgs. 152/2006
Le disposizioni sono richiamate nell'ordinanza, ma la decisione valorizza la natura emergenziale delle misure di messa in sicurezza, adottabili anche prima dell'accertamento della responsabilità dell'inquinamento.
art. 38 d.lgs. 267/2000
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini
È richiamato quale conferma della possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti non solo per rimediare a danni già verificatisi, ma anche per prevenirli.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La previsione, nell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, di uno specifico potere ordinario per la rimozione dei rifiuti abbandonati non preclude l'esercizio del potere contingibile e urgente quando sussista un concreto pericolo per la salute pubblica, l'incolumità o l'ambiente che richieda un intervento immediato.
- Le misure urgenti di messa in sicurezza di un sito interessato dalla presenza di rifiuti possono essere adottate anche prima dell'accertamento della responsabilità dell'inquinamento, quando i tempi necessari per individuare il responsabile risultino incompatibili con l'esigenza di prevenire o contenere il pericolo.
- La qualificazione giuridica di un'ordinanza sindacale dipende dal suo contenuto sostanziale e dalle finalità perseguite, non dalla mera pluralità o ambiguità dei riferimenti normativi contenuti nell'atto.
- L'urgenza che legittima l'esercizio del potere extra ordinem può giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e del contraddittorio preventivo, quando la partecipazione sia incompatibile con la necessità di fronteggiare tempestivamente il pericolo.
- Il sequestro preventivo dell'area destinataria di un'ordinanza di rimozione e messa in sicurezza incide sulle modalità e sui tempi dell'esecuzione dell'ordine, ma non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento.
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