Cassazione Penale, Sentenza n. 2501/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25/07/2024 che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta il 3/07/2024 per i reati di estorsione aggravata (art. 629 e art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: carenza e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dell'attualità delle esigenze cautelari; mancata valutazione critica dell'attendibilità della persona offesa e delle intercettazioni; inesistenza dell'aggravante per metodo mafioso; e difetto di motivazione in ordine all'adeguatezza di misure meno afflittive (artt. 275-bis e 292 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici e meramente reiterativi delle censure già esaminate e respinte dal Tribunale del riesame, sottolineando che la rilettura dei fatti appartiene al giudice di merito e non alla Corte di legittimità. La motivazione del Tribunale è stata considerata logica, completa e priva di manifesta illogicità: la versione della persona offesa è stata congruamente valutata alla luce di elementi di riscontro (dichiarazioni di persone informate sui fatti e registrazioni); l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente applicata in quanto la condotta evocava un indice di intimidazione di natura mafiosa anche in assenza di appartenenza comprovata al sodalizio; la custodia cautelare in carcere è ritenuta adeguata per l'attualità del pericolo di reiterazione, restando ferma la presunzione relativa di pericolosità in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 e potendosi superare solo con prova rigorosa dell'effettivo allontanamento dai legami mafiosi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una ammenda equitativa di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; il provvedimento non ha comportato la rimessione in libertà dell'indagato (art. 94, co. 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Reato di estorsione contestato. La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari valutati dai giudici di merito integrassero gli estremi sia dell'elemento oggettivo sia del dolo richiesti dalla fattispecie.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per il metodo mafioso: la Corte conferma che l'aggravante colpisce il metodo intimidatorio evocante la forza di un'organizzazione mafiosa e può applicarsi anche se non è provata l'effettiva appartenenza dell'agente al sodalizio, purché la condotta sia funzionale a creare una condizione di assoggettamento peculiare nella vittima.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata tra quelle contestate dal ricorrente in ordine alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione delle regole di motivazione dedotte.
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina della valutazione della pericolosità sociale e delle esigenze cautelari; la Corte richiama la presunzione relativa di pericolosità per le fattispecie aggravate ex art. 416-bis.1 e osserva che tale presunzione può essere superata solo mediante prova rigorosa del definitivo distacco dall'organizzazione mafiosa.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme che il ricorrente invocava sul tema della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non censurabile.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'adeguatezza delle misure cautelari meno afflittive; la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente valutato e motivato l'inidoneità di misure alternative rispetto alla custodia cautelare.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiede che il giudice motivi specificamente sul perché misure meno afflittive siano inidonee; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione esauriente e coerente sulle concrete ragioni che giustificano la custodia in carcere.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte qui ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, ravvisata colpa, a una somma a titolo di ammenda.
art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per disporre che l'inammissibilità del ricorso non comporti rimessione in libertà: la Corte ha disposto gli effetti procedurali conseguenti.
art. 111 Cost.
Richiamata tra le censure difensive sul presunto vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto non violato il diritto al processo equo attinente alla motivazione delle decisioni giudiziarie.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le valutazioni probatorie dei giudici di merito: può censurare la motivazione solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento probatorio.
- L'aggravante del 'metodo mafioso' (art. 416-bis.1 c.p.) è applicabile quando la condotta evoca una intimidazione di natura mafiosa e crea una condizione di assoggettamento peculiare nella vittima, anche senza la prova dell'effettiva appartenenza dell'agente a un sodalizio mafioso.
- In caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1, opera una presunzione relativa di pericolosità sociale che può essere superata solo con prova rigorosa dell'effettivo e stabile distacco dai legami mafiosi.
- Le misure cautelari meno afflittive devono essere concretamente valutate e scartate con motivazione specifica che illustri perché sono inidonee; argomentazioni generiche o la sola evocazione del tempo trascorso non sono sufficienti.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento materiale.
- Motivi aspecifici o mera riproposizione di censure già decise dal giudice di merito possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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