Cassazione Penale, Sentenza n. 7806/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato (ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.) avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27/10/2010, irrevocabile il 18/12/2020. Il ricorrente deduceva la nullità assoluta della notificazione del decreto che aveva disposto il giudizio (notificato ad un avvocato non nominato quale difensore di fiducia e presso il quale il ricorrente non aveva eletto domicilio) e sosteneva di non avere avuto conoscenza della celebrazione del processo per tale nullità, invocando dunque la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'analisi della Corte di appello che, pur avendo riconosciuto la nullità della notificazione del decreto, ha separato la valutazione della nullità dalla verifica della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. La Corte di appello ha rilevato che il ricorrente aveva personalmente ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'avviso di fissazione dell'udienza con la richiesta di rinvio a giudizio, elementi che dimostravano la conoscenza del procedimento e del processo; la mancata partecipazione era quindi frutto di scelta o colpevole inerzia. Conseguentemente la Suprema Corte ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
L'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 non è il rimedio per dedurre nullità assolute insorte in un processo ormai passato in giudicato; tali nullità non possono essere fatte valere mediante questo incidente dopo il passaggio in giudicato.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Consente la richiesta di rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; è il rimedio procedurale adeguato quando si invoca la riapertura del giudicato per motivi di mancata conoscenza dovuta a nullità nelle notificazioni.
Sezioni Unite, sent. n. 15498/2020 (Lovric)
Principio di diritto secondo cui le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore non sono deducibili tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; resta aperta la possibilità della rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza.
Sez. U., sent. n. 23948/2019 (Darwish)
Sottolinea che il fondamento della disciplina è la conoscenza effettiva dell'atto di vocatio in ius da parte dell'imputato: la ricezione effettiva di avvisi che informano dei termini dell'accusa e della data/ora dell'udienza costituisce prova della conoscenza del processo.
Massime di principio
- La constatazione di una nullità nella notificazione non determina automaticamente la rescissione del giudicato: è necessario valutare se l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza del processo.
- Se il giudizio è passato in giudicato, le nullità assolute non possono essere efficacemente oppose mediante incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.); il rimedio corretto è la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) quando sussista incolpevole mancata conoscenza.
- La prova della conoscenza effettiva del procedimento (ad esempio la ricevuta personale di avvisi di conclusione indagini o di fissazione dell'udienza con richiesta di rinvio a giudizio) è decisiva e può escludere l'incolpevolezza del mancato partecipare al processo.
- Al ricorrente incombe l'onere di confutare i fatti materiali indicati dalla corte di merito che attestano la conoscenza del procedimento; l'assenza di confutazione rende la richiesta di rescissione difficilmente favorevole.
- Prima del passaggio in giudicato è preferibile far valere le nullità processuali con mezzi ordinari (nullità, impugnazioni): una volta definitivo il giudizio, le possibilità di rimettere in discussione gli effetti sono più limitate e sussidiarie.
- In casi simili, verificare sempre la documentazione delle notificazioni, la titolarità del difensore, il luogo di elezione di domicilio e l'effettiva ricezione di avvisi personali, poiché questi elementi determinano l'esito della richiesta di rescissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →